Bancarotta: nel capo di imputazione non è necessario indicare le singole voci distratte

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La Corte di cassazione, con sentenza dell'8 agosto scorso, la n. 32177, ha respinto il ricorso presentato dal presidente di una S.r.l. contro la sentenza di condanna impartitagli per bancarotta patrimoniale e documentale. A detta dell'uomo, la decisione impugnata faceva riferimento ad un capo di imputazione impreciso - in quanto non erano state indicate le voci patrimoniali distratte – e si basava sulla considerazione di scritture contabili non inesistenti o false ma, al massimo, incomplete. Di diverso avviso i giudici di legittimità, secondo cui, poiché le norme sulla bancarotta fanno riferimento al patrimonio nella sua valenza complessiva e non sui singoli componenti, è adeguata, in proposito, una contestazione dell'addebito che riguardi un insieme o un intero patrimonio, senza fornire il dettaglio dei singoli componenti. Inoltre, continua la Corte, si ha bancarotta fraudolenta anche quando gli accertamenti sono particolarmente difficoltosi e non solo quando la ricostruzione patrimoniale sia impossibile per mancanza di scritture contabili.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 39 – Bancarotta con più flessibilità - Negri

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