Banche depositarie di OICR: chiarimenti sul trattamento Iva delle prestazioni rese

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Banche depositarie di OICR: chiarimenti sul trattamento Iva delle prestazioni rese

Rispondendo ad un’istanza di consulenza giuridica, l’Agenzia delle Entrate pubblica la risoluzione n. 26/E/2018 con la quale fornisce delucidazioni sul regime Iva applicabile ai corrispettivi delle prestazioni rese dalle Banche depositarie di OICR nei confronti delle società di gestione del risparmio (SGR).

Le associazioni istanti chiedevano all’Agenzia di specificare se le conclusioni, cui l’Amministrazione finanziaria era pervenuta con la pregressa risoluzione n. 97/E/2013, mantengano la loro validità anche alla luce delle modifiche normative introdotte dal Decreto legislativo n. 71/2016, che ha modificato in più punti il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF – Dlgs n. 58/1998).

Regole precedenti all’intervento del Dlgs 71/2016

Precedentemente all’entrata in vigore del Dlgs 71/ 2016, le banche depositarie seguivano la prassi di fatturare con Iva i servizi di custodia titoli e in esenzione da Iva un corrispettivo indistinto relativo a tutte le altre attività svolte dalla banca depositaria.

Con la risoluzione n. 97/2013 per sciogliere il contenzioso sorto al riguardo, l’Agenzia era giunta ad una stima attendibile della quota del corrispettivo delle attività di “controllo”, imponibile ai fini Iva, rispetto a quella relativa alle “altre attività” (esenti Iva), per le cui prestazioni era stato previsto un corrispettivo unitario.

Tale risoluzione, infatti, aveva stabilito, con effetto retroattivo, che la quota di compenso corrispondente all’attività di controllo e sorveglianza (soggetto ad Iva) era pari al 28,3% del compenso complessivo.

Se, da una parte, tale metodo adottato dall’Amministrazione finanziaria ha avuto il pregio di risolvere il contenzioso, dall’altra parte, però, è apparso poco pratico “a regime”, perché la composizione dei servizi resi dalle banche depositarie di Oicr nei confronti delle società di gestione del risparmio è diversa di caso in caso.

Il problema è emerso maggiormente dopo il Dlgs n. 71 del 2016, che ha imposto alle banche depositarie di individuare in fattura “separatamente” l’eventuale compenso per il calcolo del valore della quota (che è esente da Iva) rispetto ai compensi per le altre attività.

Di qui la richiesta di un intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione n. 26 del 6 aprile 2018, l’Agenzia ritiene che alla luce del nuovo quadro normativo, la percentuale di imponibilità del 28,3% non sia più adeguata a quantificare le attività imponibili a Iva rispetto al totale della attività prestate indistintamente dalle banche depositarie.

Non è stata fissata una nuova percentuale, pertanto, l’Agenzia ritiene che gli operatori debbano attivarsi, nel rispetto del mutato quadro normativo, sia per un tempestivo adeguamento delle convenzioni già esistenti tra le varie banche depositarie e le SGR, sia in sede di redazione di eventuali nuove convenzioni, al fine di dare distinta evidenza ai corrispettivi pattuiti per i vari servizi resi dalla banca depositaria, identificando in modo specifico i diversi servizi e il regime IVA cui gli stessi debbono essere assoggettati.

In considerazione dell’oggettiva incertezza della norma, in caso di violazioni relative al periodo d’imposta 2017 non sono applicabili sanzioni amministrative.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 18 dicembre 2013 - Banca depositaria, il 28,3% dell’attività di controllo è imponibile ai fini Iva – Moscioni

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