Beneficia della sospensione dell’obbligo di leva chi ha violato la chiamata alle armi

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Deve applicarsi l’articolo 7 del Decreto legislativo n. 215/2001, che ha sospeso il servizio obbligatorio di leva, per disciplinare il reclutamento tra l’entrata in vigore della legge n. 331/2000, che ha modificato il servizio di leva distinguendo tra personale obbligatorio e professionale, e il funzionamento del nuovo sistema. Infatti l’art. 7 citato è norma più favorevole al reo, come ha affermato la sentenza n. 17708 del 2010 della Corte di cassazione, prima sezione penale.

Pertanto al soggetto che non ha risposto alla chiamata alle armi quando la leva era ancora obbligatoria deve darsi corso al comma 4 dell’articolo 2 del c.p., secondo cui se la norma del tempo in cui fu commesso il reato è diversa dalla successiva deve applicarsi la norma più favorevole al reo, che in questo caso è la disposizione che disciplina la sospensione dell’obbligo di leva.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 8 - Non è punibile chi ha violato l'obbligo di leva – S. Pas.

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