Biennio e quinquennio mobile, il giusto calcolo dei trattamenti di integrazione salariale

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Biennio e quinquennio mobile, il giusto calcolo dei trattamenti di integrazione salariale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare dell’8 novembre 2017, n. 17, ha approfondito e definito i concetti di quinquennio mobile e di biennio mobile, menzionati nel decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015), come riferimenti temporali per stabilire la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale fruibili dai lavoratori, chiarendo le relative modalità di calcolo e fornendo degli esempi pratici al riguardo.

Durata dei trattamenti di integrazione salariale

Il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, all’art. 4 ha rivisto i limiti massimi di durata degli interventi di integrazione salariale.

Segnatamente, la regola generale stabilisce che, per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Le uniche eccezioni a tale regola sono le seguenti:

  1. tale termine può giungere sino a 30 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nonché per le imprese industriali esercenti attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo con esclusione, per le aziende artigiane, di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione;

  2. qualora venga attivato un contratto di solidarietà difensivo, i mesi di fruizione possono arrivare a 36.

Occorre dunque verificare, in base al trattamento di integrazione salariale prescelto, le singole durate, per poi focalizzare l’attenzione sui concetti di biennio e quinquennio mobile, sovente richiamati nella citata normativa.

  • CIGO: ai lavoratori, è corrisposta una indennità per un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52 settimane (12 mesi), in un biennio mobile.

  • CIGS: il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Ulteriormente, la durata della CIGS si differenzia in base alla causale per la quale è richiesta, ossia: riorganizzazione aziendale; crisi aziendale e contratto di solidarietà.

In caso di riorganizzazione aziendale, il trattamento straordinario di integrazione salariale, relativamente a ciascuna unità produttiva, può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquiennio mobile.

Per la causale di crisi aziendale, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. In questo caso, una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione.

Infine, per la causale di contratto di solidarietà, relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 36 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Trattamenti erogati dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS): la durata massima dell’assegno ordinario è stabilita dal Regolamento del Fondo, la cui istituzione è rimessa alla contrattazione collettiva.

In ogni caso, non deve essere inferiore a 13 settimane in un biennio mobile, né superiore alle durate massime previste per le integrazioni salariali.

L’assegno di solidarietà può essere corrisposto per un massimo di 12 mesi in un biennio mobile.

 

NB! Si ricorda che più lungo è il ricorso alle integrazioni, più aumenta il contributo addizionale che le aziende sono tenute a versare, il quale passa dal 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate per i primi 12 mesi, al 12% fino al ventiquattresimo mese per salire, infine, al 15%, fino al raggiungimento dei 36 mesi.

 

Definizione di “quinquennio mobile”

Come anticipato, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella circolare dell’8 novembre 2017, n. 17, si è pronunciata sull'articolato concetto di quinquennio mobile e di biennio mobile, quali criteri di computo per stabilire le durate massime dei trattamenti di integrazione salariale, facendo luce sulle relative modalità di calcolo.

Si fa presente che tali chiarimenti sono stati sollecitati da una serie di quesiti pervenuti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dopo che il precedente criterio del “quinquennio fisso” in relazione al quale calcolare la durata massima complessiva, relativa a ciascuna unità produttiva, è stato sostituito, a partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 148, da quello del “quinquennio mobile”.

Di seguito, le definizioni riportate dal Ministero.

Per quinquennio mobile si intende:

  • un lasso temporale pari a cinque anni, calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva.

La circolare specifica che tale lasso di tempo rappresenta il periodo di riferimento nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve superare il limite massimo di 24 mesi (a parte le eccezioni sopra richiamate).

In buona sostanza, il quinquennio mobile rappresenta un periodo di osservazione “a ritroso”, per ogni singola unità produttiva, finalizzato al calcolo complessivo degli ammortizzatori sociali: essendo un parametro “non fisso”, il periodo si sposta con il decorrere del tempo e ciò avviene anche durante la fruizione del trattamento.

Trattandosi di un parametro mobile, l’inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo – anche in costanza di utilizzo del trattamento – ed è diverso per ogni singola azienda in ragione dell’ultimo giorno di trattamento richiesto.

 

NB! La circolare specifica che i periodi antecedenti al 24 settembre 2015 (entrata in vigore del decreto menzionato) non devono esser conteggiati ai fini del computo della durata complessiva dei trattamenti di integrazione salariale.

 

Alcuni esempi relativi al calcolo del quinquiennio mobile riportati dalla circolare

Un’azienda richiede la CIGS per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, cioè per 24 mesi.

Il quinquennio decorre dal 1° gennaio 2018 (andando cinque anni indietro dal 31 dicembre 2022): se risulta che l'azienda non ha richiesto trattamenti, potrà essere autorizzata.

Il 1° gennaio 2023 la stessa azienda fa nuova richiesta di CIGS.

Il quinquennio decorre dal 1° gennaio 2019. Poiché risulta che l'azienda ha già richiesto 24 mesi di CIGS, non potrà essere autorizzata.

Un’azienda, per la prima volta a partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, richiede un periodo di CIGS per crisi aziendale dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020.

La stessa azienda richiede, successivamente, per la medesima unità produttiva, un periodo di 12 mesi per riorganizzazione aziendale dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022.

Il periodo da prendere in considerazione per calcolare “a ritroso” il quinquennio mobile va dal 30 novembre 2022 al 1° dicembre 2017.

In tale arco temporale risultano autorizzati soltanto 12 mesi (1° novembre 2019 – 31 ottobre 2020) pertanto l’istanza, se il programma risponde ai parametri previsti per la riorganizzazione aziendale, va accolta.

Se, viceversa, successivamente alla data del 1° ottobre 2024, fossero chiesti ulteriori 12 mesi di CIGS per riorganizzazione, con scadenza 30 settembre 2025, la domanda dovrebbe essere respinta in quanto, andando “a ritroso” nel quinquennio (partendo, appunto, dal 30 settembre 2025 e fino al 1° novembre 2020), risultano già concessi 13 mesi di integrazione salariale che, aggiunti al periodo richiesto, porterebbero a raggiungere la soglia dei 25 mesi di trattamento.

 

Definizione di “biennio mobile”

La definizione di quinquennio mobile come lasso temporale calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva, può essere estesa al concetto di “biennio mobile”, che riguarda la integrazione salariale ordinaria (CIGO) ed i Fondi di Solidarietà.

Per tali casi occorrono delle precisazioni, visti i diversi limiti temporali di fruibilità come sopra elencati.

In particolare, nel caso della CIGO, il parametro di riferimento per calcolare il tempo di fruizione non è il mese ma la settimana, in quanto le prestazioni integrative sono autorizzate per un massimo di 13 settimane continuative, prorogabili su base trimestrale fino ad un massimo complessivo di 52.

La circolare specifica, inoltre, che i criteri di calcolo appena evidenziati per la CIGO vanno utilizzati anche per le prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale (FIS): i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, in relazione alle causali di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro previste dalla normativa sulle integrazioni salariali ordinarie, possono fruire del “sostegno” per il loro personale, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, attraverso l’assegno ordinario.

Tali limiti e durata sono previsti anche per il c.d. “assegno di solidarietà”, corrisposto (art. 31) previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, stabilito per una riduzione di orario finalizzata ad evitare o ridurre le eccedenze di personale.

 

Un esempio per il calcolo del biennio mobile

Posto che gli stessi criteri utilizzati per il conteggio del quinquennio mobile saranno applicati per il conteggio del biennio mobile in materia di CIGO e Fondi di Solidarietà, ecco un ulteriore esempio proposto dalla circolare in commento.

Viene richiesta una CIGO di 52 settimane, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. La stessa azienda chiede poi una CIGO di 52 settimane, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ed una ulteriore settimana di CIGO, dal 1° gennaio 2024.

Tale ultima prestazione può essere concessa in quanto, nei cinque anni a ritroso dal termine di tale ultima settimana, risultano 23 mesi e 3 settimane già fruite; pertanto, cumulando la settimana aggiuntiva si giunge a 24 mesi.

Anche il parametro del biennio mobile appare rispettato, dato che nei due anni antecedenti (dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2024) non risultano superate le 52 settimane.

 

QUADRO NORMATIVO

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione) - Circolare n. 17 dell’8 novembre 2017

Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015

 

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