Bilanci 2025 e 2026: OIC sulla deroga alla svalutazione dei titoli
Pubblicato il 05 marzo 2026
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L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in consultazione pubblica, fino al 12 marzo 2026, la bozza del Documento Interpretativo n. 12, dedicato agli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026.
Il documento fornisce chiarimenti applicativi in merito alla disciplina introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che, all’articolo 1, commi 65-67, consente alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali di derogare al criterio ordinario di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante.
La finalità della disposizione è mitigare gli effetti della volatilità dei mercati finanziari sui bilanci delle imprese. La norma consente infatti di non svalutare i titoli non immobilizzati quando la riduzione di valore è ritenuta temporanea e non durevole, evitando effetti negativi sul risultato economico dell’esercizio.
Il nuovo documento interpretativo riprende, senza modifiche sostanziali, le indicazioni già fornite dall’OIC con il Documento Interpretativo n. 11 del 2022, aggiornandole al nuovo riferimento normativo.
Ambito soggettivo di applicazione
La facoltà di deroga è riservata alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali (OIC adopter).
La disposizione riguarda quindi:
- le società che applicano i principi contabili OIC;
- le imprese che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Restano pertanto escluse dall’ambito applicativo della norma le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali.
Deroga al criterio di valutazione previsto dal Codice civile
La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026), all’articolo 1, commi 65-67, introduce una deroga temporanea al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426, comma 1, n. 9 del Codice civile, secondo cui i titoli iscritti nell’attivo circolante devono essere valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato alla data di chiusura dell’esercizio.
In base alla disposizione, le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali (OIC adopter) possono evitare di recepire in bilancio le svalutazioni derivanti da oscillazioni temporanee dei mercati finanziari.
In particolare, la norma consente alle imprese di:
- mantenere i titoli iscritti nell’attivo circolante al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato;
- valutare al costo di acquisizione i titoli acquistati nel corso dell’esercizio, anche qualora il valore di mercato alla data di chiusura del bilancio risulti inferiore.
La facoltà consente quindi di non rilevare le perdite di valore derivanti dall’andamento dei mercati finanziari alla data di chiusura del bilancio, qualora tali perdite siano ritenute temporanee.
La deroga opera tuttavia solo con riferimento alle perdite di valore di carattere non durevole. Qualora la riduzione di valore sia ritenuta permanente, la società deve comunque procedere alla svalutazione del titolo secondo i criteri ordinari previsti dai principi contabili nazionali, in particolare dai principi OIC 20 “Titoli” e OIC 21 “Partecipazioni”.
La disposizione ripropone misure analoghe già introdotte negli anni precedenti con l’obiettivo di mitigare gli effetti della volatilità dei mercati finanziari sui bilanci delle imprese, consentendo una rappresentazione contabile che non risenta di oscillazioni di mercato ritenute temporanee.
Ambito oggettivo: titoli interessati
La disciplina riguarda i titoli iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimoniale, ossia i titoli che non sono destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa.
Rientrano nell’ambito applicativo della norma:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- partecipazioni non immobilizzate
La valutazione di tali strumenti è disciplinata dai principi contabili:
- OIC 20 – Titoli di debito
- OIC 21 – Partecipazioni
In condizioni ordinarie tali titoli devono essere valutati secondo il criterio del minore tra costo e valore di mercato. La norma in esame consente invece di non recepire in bilancio le perdite temporanee derivanti dall’andamento dei mercati finanziari.
Titoli esclusi dall’applicazione della deroga
La deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati disciplinati dal principio contabile OIC 32 – Strumenti finanziari derivati.
Tali strumenti sono infatti valutati al fair value ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, n. 11-bis del Codice civile, e non secondo il criterio del minore tra costo e valore di mercato.
Restano pertanto invariati i criteri di valutazione previsti dall’OIC 32, anche per:
- strumenti derivati di copertura;
- strumenti finanziari ibridi quotati valutati secondo le specifiche disposizioni del principio contabile.
Titoli ai quali può essere applicata la deroga
La facoltà prevista dalla legge può essere applicata:
- ai titoli già presenti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato;
- ai titoli acquistati nel corso dell’esercizio 2025;
- analogamente, ai titoli acquistati nel corso dell’esercizio 2026.
La deroga può essere esercitata anche solo per alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio dell’attivo circolante.
L’individuazione dei titoli interessati può avvenire, ad esempio, facendo riferimento a specifiche categorie identificate tramite codice ISIN, anche con riferimento a titoli emessi dallo stesso emittente.
La scelta effettuata dalla società deve essere coerente e adeguatamente motivata, nonché illustrata nella nota integrativa.
Obblighi di informativa nella nota integrativa
Le imprese che decidono di avvalersi della deroga devono fornire un’informativa dettagliata nella nota integrativa, al fine di garantire la trasparenza del bilancio.
In particolare, la nota integrativa deve indicare:
- le modalità con cui la società ha applicato la deroga, specificando i criteri utilizzati per individuare i titoli interessati;
- la differenza tra il valore dei titoli iscritto in bilancio e il valore desumibile dall’andamento del mercato alla data di riferimento del bilancio;
- le motivazioni che supportano la valutazione della perdita come temporanea e non durevole.
Le imprese che si avvalgono della facoltà devono inoltre destinare a riserva indisponibile una quota di utili pari alla differenza tra:
- il valore dei titoli iscritto in bilancio;
- il valore di mercato alla data di chiusura dell’esercizio.
La riserva, determinata al netto dell’onere fiscale, ha la funzione di impedire la distribuzione di utili corrispondenti alle perdite latenti non rilevate in bilancio.
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