Bonus affitti 2021, un mese in più per le istanze online. Chi può fare domanda

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Bonus affitti 2021, un mese in più per le istanze online. Chi può fare domanda

Più tempo per le domande relative alle rinegoziazioni al ribasso dei canoni delle locazioni abitative: i termini che sarebbero scaduti oggi, lunedì 6 settembre, sono prorogati di un mese per consentire a coloro che hanno i requisiti necessari di fare richiesta del cosiddetto Bonus affitti.

Sul filo di lana l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un provvedimento, il n. 227358 del 4 settembre 2021, per concedere più tempo per richiedere il contributo a fondo perduto a favore delle locazioni ridotte.

La finalità della proroga è quella di consentire la fruizione dell’agevolazione prevista dal Decreto Ristori ad un numero maggiore di contribuenti, visto che la finestra temporale in cui poteva essere presentata l’istanza per la richiesta del Bonus affitti ha coinciso con la pausa estiva.

Bonus affitti 2021, la normativa

Il Bonus affitti, ossia il contributo a fondo perduto riconosciuto per incentivare i locatori a rinegoziare i canoni di locazione per l’anno 2021 per una maggiore sostenibilità degli affitti da parte dei conduttori in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria, è stato istituito dall’articolo 9-quater del Dl n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il contributo è pari al 50% dell’ammontare complessivo della riduzione del canone, con un tetto massimo di 1.200 euro annui.

Il comma 3 dello stesso articolo ha demandato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità attuative necessarie per il riconoscimento di un Cfp da erogare al locatore in caso di riduzione dell’importo del canone di locazione.

Di conseguenza, il Direttore delle Entrate, con il provvedimento n. 180139/2021, del 6 luglio 2021, ha stabilito che l’istanza per il riconoscimento del predetto contributo doveva essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate entro il 6 settembre 2021.

Con l’ultimo atto del 4 settembre scorso, invece, è stata concessa la proroga di un mese.

Contributo a fondo perduto per chi riduce il canone di affitto, più tempo per le istanze

Il provvedimento agenziale n. prot. 227358/2021 ha disposto il differimento del termine di presentazione dell’istanza al 6 ottobre 2021.

Pertanto, ora, ci sarà tempo fino al 6 ottobre 2021 per inviare la richiesta del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione, da parte dei locatari che hanno ridotto l’affitto ai loro inquilini.

Entro lo stesso termine del 6 ottobre dovranno essere inviate eventuali istanze sostitutive di quelle precedentemente trasmesse.

Resta, invece, invariato al 31 dicembre 2021 il termine fissato dal provvedimento dello scorso mese di luglio per l’invio della rinuncia al contributo, possibile qualora si intenda rinunciare totalmente e definitivamente alla misura agevolativa.

Bonus affitti, invariata la modalità di inoltro delle istanze

Resta invariata la procedura per l’inoltro delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

Il contributo va richiesto in modalità telematica, dai locatori, o dagli intermediari autorizzati ad accedere al cassetto fiscale, tramite l’apposito servizio disponibile sul sito dell’Agenzia, seguendo il percorso “Servizi per” – “Comunicare” – “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione”.

Per rinunciare al Cfp, invece, si deve sempre accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia, al percorso: “La mia scrivania” - “Servizi per” - “Comunicare” - “Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione”, e selezionare “compila e invia la rinuncia all’istanza trasmessa”.

I requisiti per fare domanda del Bonus affitti

I locatori di immobili ad uso abitativo possono ancora presentare domanda di contributo a fondo perduto ex art. 9-quater del DL 137/2020 se:

  • la riduzione ha riguardato i contratti in essere al 29 ottobre 2020 relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale che si trovano in uno dei Comuni ad alta densità abitativa;
  • la riduzione ha interessato il canone del 2021, anche parzialmente;
  • il nuovo contratto decorre dal 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione istitutiva del contributo) e la comunicazione all’Agenzia della rinegoziazione va trasmessa entro il 31 dicembre 2021.
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