Bonus colonnine domestiche, domande a partire dal 29 aprile
Pubblicato il 30 aprile 2025
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A partire dal 29 aprile è possibile presentare la domanda di concessione del contributo per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, effettuati da utenti domestici. Recentemente il MiMiT ha reso nota la “riapertura” del termine per il riconoscimento del cd. "bonus colonnine". Il decreto 12 giugno 2024, in particolare, ha definito le procedure per la concessione e l'erogazione di contributi per l’anno 2024. Le domande di contributo per acquisti e installazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 possono essere presentate dalle ore 12:00 del 29 aprile alle ore 12:00 del 27 maggio 2025, utilizzando la piattaforma informatica disponibile online.
Il Bonus Colonnine domestiche, come noto, è il “Contributo per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, effettuati da utenti domestici” che sostiene l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuati da persone fisiche e condomìni. Il contributo in conto capitale – come per il passato - è concesso dal Ministero delle Imprese, nel limite delle risorse finanziarie disponibili (20 milioni di euro per l’annualità 2024) ed è pari all'80% delle spese ammissibili e comunque entro il limite di 1.500 euro, nel caso di contributo richiesto da una persona fisica, ovvero, 8.000 euro, nel caso di contributo richiesto da un condominio.
Soggetti interessati
Il decreto attuativo stabilisce che possono beneficiare del contributo i cd “utenti domestici”, ossia:
- persone fisiche residenti in Italia;
- condomìni, rappresentati dall’amministratore pro tempore o condomino delegato, per le parti di uso comune di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.
Non possono presentare domanda di contributo il titolare di una ditta individuale o una società in quanto non figurano tra i soggetti beneficiari del contributo.
Spese ammissibili
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, da effettuarsi a regola d’arte. Nello specifico, tali spese devono riguardare:
- l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese – ove necessario - le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
- costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).
Caratteristiche infrastrutture di ricarica |
a) essere nuove di fabbrica; |
b) avere potenza standard; |
c) essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari; |
d) essere realizzate secondo la regola d'arte e essere dotate di dichiarazione di conformità, DM 37/2008. |

Oltre ai predetti requisiti le infrastrutture di ricarica devono:
- essere ad esclusivo uso privato e non accessibili al pubblico, nel caso in cui il contributo sia richiesto da una persona fisica;
- essere destinate all'utilizzo collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico nel caso in cui il contributo sia richiesto da un condominio.
Inoltre, occorre tener presente le spese di cui sopra devono essere oggetto di “pagamento tracciabile”. Pertanto, non è possibile acquistare l’infrastruttura di ricarica pagando in contanti.
Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo:
- le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
- le spese per consulenze ad eccezione di quelle previste per progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
- le spese relative a terreni e immobili;
- le spese relative all’acquisto di servizi diversi da quelli previsti dal comma 1 dell’art. 4, anche se funzionali all'installazione;
- le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio.
Contributo concedibile
Tenuto conto delle risorse disponibili, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può concedere ai soggetti beneficiari un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di:
- 1.500 euro, nel caso di contributo richiesto da una persona fisica;
- 8.000 euro, nel caso di contributo richiesto da un condominio.
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni di carattere nazionale, regionale o dell’Unione Europea previste per la medesima spesa.
Qualora siano state erogate agevolazioni, di qualsiasi natura, concesse da enti o istituzioni pubbliche, verrà disposta la revoca del contributo.
Presentazione delle domande
Per i soggetti beneficiari c’è ancora tempo per presentare la domanda di contributo. In particolare, per le installazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 29 aprile 2025 e fino alle ore 12:00 del 27 maggio 2025. Attenzione che il beneficio è concesso sulla base di una procedura “a sportello”. Pertanto, le domande presentate sono ammesse all’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione. La domanda può essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma online, all’indirizzo che verrà indicato nell’avviso di apertura chiusura dello sportello. L’accesso potrà essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.
Iter di presentazione della domanda di contributo |
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A pena di inammissibilità, i soggetti richiedenti devono inserire tutte le informazioni richieste dalla piattaforma informatica, nonché allegare il modulo di domanda e la documentazione richiesta debitamente ed integralmente compilati in ogni parte.
Utenti privati – dati e documenti richiesti |
condomini – dati e documenti richiesti |
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Per ogni domanda presentata, il sistema informatico verifica:
- che il soggetto beneficiario non abbia già presentato domande del contributo;
- la disponibilità delle risorse finanziarie alla data di presentazione della domanda.
Al termine della compilazione della domanda, il sistema informatico rilascia una ricevuta di registrazione.
Entro 90 giorni dalla data di chiusura dello sportello, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emana il decreto di concessione ed erogazione dei contributi, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande. Successivamente sarà effettuato l’accreditamento del contributo sul conto corrente dei soggetti beneficiari. Il contributo concesso a ciascun soggetto beneficiario è erogato in un’unica soluzione.
In caso di insufficienza delle risorse finanziarie, dell’avvenuto esaurimento dei fondi è data pubblicità mediante avviso sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Monitoraggio, ispezioni e controlli
Invitalia (soggetto gestore) procede allo svolgimento di controlli “a campione” sulle richieste di contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo connesso al presente provvedimento. A tal fine, Invitalia può effettuare accertamenti d’ufficio, verifiche e ispezioni in loco, delle qualità e dei fatti riguardanti le predette dichiarazioni e documentazione. In caso di esito positivo dei controlli successivi all’erogazione dei contributi, il Ministero procede alla revoca degli stessi.
Revoche del contributo
I benefici concessi sono revocati se, in seguito all’erogazione, è riscontrata la falsità delle dichiarazioni rese o l’irregolarità della documentazione prodotta nel corso di tutto il procedimento amministrativo. La revoca è disposta dal Ministero con provvedimento motivato e comporta per il beneficiario l'obbligo di restituzione del contributo entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
Alcune FAQ da Invitalia |
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Si può chiedere il contributo prima di sostenere la spesa? |
No. Il contributo è previsto solo per gli acquisti e la messa in posa già effettuati. |
È possibile acquistare l'infrastruttura di ricarica e non installarla? |
No. Il contributo è previsto per l'acquisto e posa; il solo acquisto non è sufficiente per richiedere il contributo. |
Non riesco a reperire la fattura elettronica dall'area riservata presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Posso caricare la fattura tradizionale? |
La normativa prevede espressamente che alla richiesta di contributo siano allegate le fatture elettroniche relative alle spese sostenute. Qualora il richiedente non riesca visualizzare le fatture elettroniche accedendo alla propria area riservata presente nel sito dell'Agenzia delle Entrate, potrà chiedere al proprio fornitore di fornirgli una copia in PDF della fattura elettronica d'interesse. |
E’ possibile richiedere il Bonus Colonnine domestiche per le spese oggetto di domanda per cui non è stata emessa fattura elettronica?
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La normativa prevede espressamente che alla richiesta di contributo siano allegate le fatture elettroniche relative alle spese sostenute. Tuttavia, nel caso in cui il soggetto emittente fattura rientrasse tra coloro che per legge sono esonerati dall'emissione di fattura elettronica, il richiedente potrà allegare la fattura tradizionale solo unitamente ad ulteriore documentazione attestante l'esonero del fornitore dalla fatturazione elettronica. |
È possibile cumulare il Bonus colonnine domestiche con altri incentivi? |
NO, non è possibile presentare domanda per ottenere il contributo "Bonus Colonnine domestiche" se le spese sostenute sono state oggetto di precedenti agevolazioni. |
Non ho l’estratto conto, posso caricare un documento alternativo per attestare gli avvenuti pagamenti? |
Sì, in mancanza dell’estratto conto al momento della presentazione della domanda, sarà possibile allegare la richiesta di emissione dell’estratto conto per il periodo di riferimento inviata all’istituto di credito, ed una lista movimenti con evidenza dei pagamenti effettuati per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica, riportante timbro dell’istituto di credito e firma del funzionario incaricato su ogni pagina, attestanti la validità del documento. Resta fermo che l’estratto conto potrà essere richiesto durante l’espletamento dei controlli di cui all’art. 9 comma 1 del decreto direttoriale 12 giugno 2024. |
Quadro Normativo |
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