Bonus edilizi, ammesse solo le aziende virtuose

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Bonus edilizi, ammesse solo le aziende virtuose

Bonus edilizi riconosciuti solo alle aziende virtuose. Infatti, i lavori ammessi agli incentivi sono solo quelli realizzati da aziende:

  • con Durc;
  • in regola con gli obblighi sul lavoro;
  • che “applicano” gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il CCNL, tra l’altro, va indicato direttamente in fattura al cliente.

I controlli saranno condotti dall’Agenzia delle Entrate, ispettorato del lavoro, INPS e casse edili. Sul punto, il Consiglio dei ministri, riunitosi il 18 febbraio 2022, ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Sicurezza sul lavoro, contrasto alle frodi in materia edilizia

Il tema della sicurezza sul lavoro - ha specificato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando - è fortemente alla ribalta anche a seguito dell'applicazione del superbonus fiscale. Ciò ha provocato la crescita dell'improvvisazione attraverso la quale si è reclutata la manodopera, a scapito della sicurezza e della condizione dei lavoratori nei cantieri.

La norma introdotta prevede che il beneficio fiscale sia rilasciato soltanto in presenza di "un contratto siglato da organizzazioni che hanno messo al centro della loro attenzione il tema della sicurezza - ha illustrato il ministro - e ciò è un fatto positivo per i lavoratori, è un fatto positivo per le imprese che rispettano la legge e che fanno della sicurezza un obiettivo fondamentale, è un fatto positivo per la società".

In pratica, non potranno essere riconosciuti come lavori edili quelli eseguiti da datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi del settore, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il CCNL applicato dovrà essere indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse per l'esecuzione degli stessi.

Importante e ampio il dispositivo che verificherà la corrispondenza fiscale e contrattuale: a controllare sarà l'Agenzia delle Entrate che si avvarrà dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell'INPS e delle Casse Edili.

Sicurezza sul lavoro, gli obiettivi

Fine dell'intervento normativo è incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, agendo su tre versanti:

  • con la modifica del vigente principio base sul riconoscimento dei benefici su lavoro e previdenza;
  • assoggettando a tale principio i bonus edilizi;
  • vincolando i lavori edili (di cui all'allegato X al TU sicurezza, approvato dal D.Lgs. n. 81/2008) all'applicazione dei contratti del settore edile.
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