Bonus imballaggi, codice tributo per l’utilizzo in compensazione

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Bonus imballaggi, codice tributo per l’utilizzo in compensazione

Per le imprese che negli anni 2019 e 2020 hanno acquistato prodotti riciclati, provenienti dalla raccolta differenziata, o imballaggi biodegradabili e compostabili, è previsto un credito di imposta pari al 36% della spesa sostenuta.

A prevedere il beneficio è stata la legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi 73-79, legge n. 145/2018).

NOTA BENE: L’importo massimo annuale rimborsabile è fino ad un massimo di euro 20.000 per ciascuna impresa, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Per ottenere tale credito, era necessario presentare un’istanza, dal 21 febbraio al 22 aprile 2022, esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale.

I requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi nonché le modalità applicative della misura sono stati definiti con il decreto 14 dicembre 2021 del Ministro dell’Innovazione tecnologica e Transizione digitale, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico e con il ministro dell'Economia e delle Finanze.

Per approfondire l’incentivo si rinvia al post: “Bonus imballaggi riciclati. Termine per invio delle istanze”.

Il suddetto credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito nè alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;
  • è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione;

Bonus imballaggi ecosostenibili. Codice tributo

Il comma 75 del citato articolo 1 stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il decreto attuativo, invece, prevede che ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato a decorrere dalla data indicata nella comunicazione all’impresa del riconoscimento del credito da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Il suddetto Ministero comunica all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Alla luce di tutto ciò, l’Amministrazione finanziaria per consentire l’utilizzo in compensazione da parte delle imprese beneficiarie della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, ha istituito, con la risoluzione n. 12/E/2024, il seguente codice tributo:

• “7065” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

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