Bonus psicologo 2023: domande dal 18 marzo 2024. Come ottenerlo

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Bonus psicologo 2023: domande dal 18 marzo 2024. Come ottenerlo

Le domande per il riconoscimento del c.d. bonus psicologo 2023 possono essere presentate a partire dal 18 marzo 2024 e fino al 31 maggio 2024.

Si tratta di una misura di sostegno rivolta alle persone in stato di ansia, stress e depressione che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Le prime istruzioni operative sono state fornite dall’Inps con la circolare del 15 febbraio 2024 n. 34.

Requisiti

Ai fini del riconoscimento del contributo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;
  • ISEE in corso di validità, con valore non superiore a 50 mila euro. In presenza di un ISEE non valido, la domanda non può essere accolta.

Il beneficio è ammesso una sola volta per ciascuna annualità.

Misura del contributo

La misura è riconosciuta per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia e sarà erogata fino al raggiungimento dell’importo massimo assegnato, in base a determinati limiti di ISEE.

ISEE inferiore a 15.000 euro

 

ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro

 

ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro

Fino al raggiungimento dell’importo massimo pari a 1.500 euro per ogni beneficiario

 Fino al raggiungimento dell’importo massimo pari a 1.000 euro per ogni beneficiario

Fino al raggiungimento dell’importo massimo pari a 500 euro per ogni beneficiario

Presentazione della domanda

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente sul Portale INPS, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”, previa autenticazione SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS ovvero rivolgendosi al Contact Center.

Le istanze potranno essere presentate entro e non oltre il 31 maggio 2024:

  • dall’interessato o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario;
  • dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno, rispettivamente, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

In caso di omissioni e/o difformità dell’attestazione ISEE, l’Inps darà comunicazione al richiedente, il quale è tenuto a presentare entro trenta giorni una nuova DSU corretta o idonea documentazione al fine di dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

È possibile rettificare la DSU con effetto retroattivo soltanto nel caso in cui sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

Graduatorie

A decorrere dal 1° giugno 2024, l’INPS con apposito messaggio darà comunicazione delle graduatorie distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza.

NOTA BENE: Le graduatorie sono elaborate sulla base del valore ISEE più basso e dell’ordine cronologico di presentazione delle domande (a parità di valore ISEE).

L’esito della richiesta sarà notificato tramite SMS e/o e-mail e potrà essere consultato sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione delle domande, nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.

ATTENZIONE: Le graduatorie sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziate.

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