Bonus R&S tagli legittimi

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Bonus R&S tagli legittimi

Due chiarimenti dalla Consulta – sentenza n. 149 del 27 giugno 2017 - sui tagli al bonus ricerca, ex lege 296/2006, operati dal Dl 185/2008 (legge 2/2009 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”):

  • è legittimo il taglio ai bonus fiscali R&S;
  • è legittima la distribuzione dei fondi con il “click day”.

Sulla legittimità del taglio spiega che il valore del legittimo affidamento non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti. È consentito alla legge intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate o in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, nei limiti della proporzionalità dell’incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti.

In ballo i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo avviate prima del 29 novembre 2008

Due le questioni di legittimità che erano state sollevate dalla Cassazione, secondo cui la norma che taglia l'agevolazione “non fa salvi i diritti e le aspettative sorti […] in relazione ad attività di ricerca e sviluppo avviate prima del 29/11/2008” (data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008).

Secondo la Corte, la norma censurata, “abolendo” i diritti di credito maturati in relazione ai costi già sostenuti e l’aspettativa dei crediti maturandi in relazione ai costi da sostenere per attività già avviate prima della sua entrata in vigore, avrebbe leso l’affidamento dei contribuenti che avevano intrapreso iniziative economiche confidando nel quadro normativo vigente.

L'Altra questione di legittimità investiva la parte in cui, anche per i crediti d’imposta relativi a costi sostenuti per attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, si prevedeva una procedura di ammissione al beneficio fiscale basata sul criterio cronologico di ricezione delle domande telematiche dei contribuenti, pur nella consapevolezza di una selezione per una vasta platea di concorrenti fondata sul momento di arrivo al destinatario di atti trasmessi per via telematica, con risultati del tutto casuali e scollegati non solo dal merito delle ragioni di credito ma anche dalla solerzia nel loro esercizio, così ingenerando una disparità di trattamento tra contribuenti tutti egualmente titolari dei credito.

Ma le questioni sono infondate.

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