Bonus Strumenti Musicali

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Bonus Strumenti Musicali

La Legge n. 232, dell’11 dicembre 2016, riconosce per il 2017 un bonus per l’acquisto di strumenti musicali nuovi coerenti con il corso di studi, che si traduce in uno sconto sul prezzo di vendita che viene anticipato dal rivenditore. Analoga agevolazione è stata prevista per il 2016 dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015. I criteri generali per il riconoscimento del beneficio sono simili a quelli previsti dalla Legge di Stabilità 2016; quest’anno, in particolare, cambia la misura dell’agevolazione e viene ampliata la platea dei beneficiari.

Aggiornamento

Provvedimento Agenzia Entrate del 14.03.2014

Circolare Agenzia Entrate n. 6 del 31.03.2017

Bonus strumenti musicali

La Legge di Stabilità 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) ripropone anche per quest’anno il contributo per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei/corsi/istituti musicali:

  • pari al 65% del prezzo di vendita per un massimo di 2.500 euro;
  • anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita;
  • rimborsato allo stesso sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al bonus:

  • con il Provvedimento 14.3.2017, ha definito le modalità attuative dell’agevolazione;
  • con la Circolare n. 6 del  31.3.2017, ha fornito una serie di chiarimenti.

I beneficiari

L’elenco dei soggetti interessati all’agevolazione per il 2017 è stato ampliato rispetto al 2016.

Il contributo spetta agli studenti iscritti a:

  • tutti i corsi dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati;
  • licei musicali e coreutici, limitatamente alle sezioni musicali;
  • istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’art. 11, DPR n. 212/2005, limitatamente ai corsi riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Nota bene

Il contributo spetta agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per gli anni accademici 2016-2017/2017-2018.

Cosa viene agevolato

Il contributo è concesso per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo:

  • coerente con il corso di studi al quale lo studente è iscritto;
  • affine/complementare, in base alla dichiarazione di conformità con gli obiettivi disciplinari del corso di studio, rilasciata dall’istituto di appartenenza;

oppure

  • compreso tra quelli previsti dal provvedimento del 13.03.204 e dichiarato “coerente” con il corso di studi dal liceo musicale al quale lo studente è iscritto.

Il contributo spetta anche per l’acquisto di un singolo componente dello strumento, ma non compete per l’acquisto di beni di consumo (corde ance).

Il contributo

 

Il contributo spetta:

  • per gli acquisti effettuati fino al 31.12.2017;
  • una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento;
  • per un importo non superiore al 65% del prezzo finale per un massimo di 2.500 euro, nel limite complessivo delle risorse stanziate (15 milioni di euro).

Nota bene

Tale importo va ridotto dell’eventuale contributo fruito dallo studente per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo nel 2016.

Adempimenti dello studente

Lo studente deve richiedere al proprio istituto un certificato d’iscrizione, non ripetibile per tale finalità”, dal quale oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale risulti il corso e l’anno d’iscrizione nonché lo strumento musicale coerente con il corso di studi.

Osserva

Gli studenti che hanno beneficiato dell’agevolazione nel 2016, devono chiedere un nuovo certificato al fine di poterne beneficiare anche nel 2017.

Il certificato che attesta la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo ed evidenzia lo strumento agevolabile (esente dall’imposta di bollo), è predisposto dall’istituto in duplice copia di cui una va consegnata al rivenditore produttore.

Per gli studenti iscritti:

  • ai corsi preaccademici, se il corso è tenuto da soggetti terzi sulla base di un’apposita convenzione, l’agevolazione spetta solo se la certificazione degli studi compiuti è rilasciata dal conservatorio/istituto superiore di studi musicali-ISSM e non dall’Istituzione convenzionata;
  • ai licei musicali, il certificato d’iscrizione per l’anno 2017-2018 può essere richiesto solo a decorrere dall’avvio dell’anno scolastico.

Conservazione della documentazione

Il rivenditore/produttore è tenuto a conservare il certificato “fino al termine entro il quale l’Agenzia … può esercitare l’attività di accertamento”.

La vendita dello strumento può essere documentata mediante fattura, anche semplificata, ricevuta fiscale o scontrino parlante nei quali sono indicati, oltre ai consueti dati, anche:

  • il codice fiscale dello studente;
  • il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’IVA applicata sull’intero ammontare;
  • l’importo del contributo.

Adempimenti del produttore/rivenditore

 

Al rivenditore/produttore che pratica lo sconto spetta un credito d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto allo studente sotto forma di sconto, assegnato in ordine cronologico.

Per usufruire del beneficio in esame, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, egli deve comunicare all’Agenzia i seguenti dati:

  • il codice fiscale proprio/dello studente/dell’istituto che ha rilasciato il predetto certificato d’iscrizione;
  • lo strumento musicale;
  • il prezzo di vendita, comprensivo del contributo e dell’IVA.

La comunicazione può essere effettuata tramite Entratel/Fisconline direttamente, o tramite un intermediario abilitato, utilizzando l’apposito software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Il sistema rilascia un’apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del bonus allo studente e, di conseguenza, del credito d’imposta in capo al rivenditore/produttore.

Nella ricevuta è riportato:

  • l’importo del contributo pari al 65% del prezzo di vendita nell’ammontare massimo di 2.500 euro, qualora lo studente non abbia già fruito dell’analoga agevolazione nel 2016;

ovvero

  • l’importo del contributo al netto del beneficio già fruito nel 2016 (separatamente evidenziato).

Utilizzo del credito d’imposta

 

Il credito d’imposta maturato è utilizzabile dal rivenditore o produttore dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline.

Nel modello F24 ove si effettua la compensazione, deve essere indicato il codice tributo:

  • 6865 - denominato “Credito d’imposta relativo al contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi

Nel modello F24, il codice tributo va indicato nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” e se il rivenditore o produttore debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Come anno di riferimento va indicato l’anno di sostenimento della spesa.

Mancata vendita dello strumento

 

Se, successivamente alla ricezione della ricevuta, la vendita non viene conclusa, il rivenditore/produttore deve comunicare l’annullamento della vendita con le stesse modalità previste per l’invio della comunicazione, in modo da consentire allo studente di poter usufruire nuovamente del contributo.

Nel caso in cui il soggetto avesse già utilizzato in compensazione tale credito, lo stesso dovrà provvedere a riversarlo tramite il mod. F24, utilizzando lo stesso codice tributo.

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