Bonus Strumenti Musicali
Pubblicato il 16 maggio 2017
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La Legge n. 232, dell’11 dicembre 2016, riconosce per il 2017 un bonus per l’acquisto di strumenti musicali nuovi coerenti con il corso di studi, che si traduce in uno sconto sul prezzo di vendita che viene anticipato dal rivenditore. Analoga agevolazione è stata prevista per il 2016 dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015. I criteri generali per il riconoscimento del beneficio sono simili a quelli previsti dalla Legge di Stabilità 2016; quest’anno, in particolare, cambia la misura dell’agevolazione e viene ampliata la platea dei beneficiari.
Aggiornamento |
Provvedimento Agenzia Entrate del 14.03.2014 Circolare Agenzia Entrate n. 6 del 31.03.2017 |
Bonus strumenti musicali |
La Legge di Stabilità 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) ripropone anche per quest’anno il contributo per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei/corsi/istituti musicali:
L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al bonus:
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I beneficiari |
L’elenco dei soggetti interessati all’agevolazione per il 2017 è stato ampliato rispetto al 2016. Il contributo spetta agli studenti iscritti a:
Nota bene Il contributo spetta agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per gli anni accademici 2016-2017/2017-2018. |
Cosa viene agevolato |
Il contributo è concesso per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo:
oppure
Il contributo spetta anche per l’acquisto di un singolo componente dello strumento, ma non compete per l’acquisto di beni di consumo (corde ance). |
Il contributo
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Il contributo spetta:
Nota bene Tale importo va ridotto dell’eventuale contributo fruito dallo studente per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo nel 2016. |
Adempimenti dello studente |
Lo studente deve richiedere al proprio istituto un certificato d’iscrizione, non ripetibile “per tale finalità”, dal quale oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale risulti il corso e l’anno d’iscrizione nonché lo strumento musicale coerente con il corso di studi. Osserva Gli studenti che hanno beneficiato dell’agevolazione nel 2016, devono chiedere un nuovo certificato al fine di poterne beneficiare anche nel 2017. Il certificato che attesta la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo ed evidenzia lo strumento agevolabile (esente dall’imposta di bollo), è predisposto dall’istituto in duplice copia di cui una va consegnata al rivenditore produttore. Per gli studenti iscritti:
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Conservazione della documentazione |
Il rivenditore/produttore è tenuto a conservare il certificato “fino al termine entro il quale l’Agenzia … può esercitare l’attività di accertamento”. La vendita dello strumento può essere documentata mediante fattura, anche semplificata, ricevuta fiscale o scontrino parlante nei quali sono indicati, oltre ai consueti dati, anche:
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Adempimenti del produttore/rivenditore
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Al rivenditore/produttore che pratica lo sconto spetta un credito d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto allo studente sotto forma di sconto, assegnato in ordine cronologico. Per usufruire del beneficio in esame, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, egli deve comunicare all’Agenzia i seguenti dati:
La comunicazione può essere effettuata tramite Entratel/Fisconline direttamente, o tramite un intermediario abilitato, utilizzando l’apposito software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Il sistema rilascia un’apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del bonus allo studente e, di conseguenza, del credito d’imposta in capo al rivenditore/produttore. Nella ricevuta è riportato:
ovvero
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Utilizzo del credito d’imposta
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Il credito d’imposta maturato è utilizzabile dal rivenditore o produttore dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. Nel modello F24 ove si effettua la compensazione, deve essere indicato il codice tributo:
Nel modello F24, il codice tributo va indicato nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” e se il rivenditore o produttore debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Come anno di riferimento va indicato l’anno di sostenimento della spesa. |
Mancata vendita dello strumento
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Se, successivamente alla ricezione della ricevuta, la vendita non viene conclusa, il rivenditore/produttore deve comunicare l’annullamento della vendita con le stesse modalità previste per l’invio della comunicazione, in modo da consentire allo studente di poter usufruire nuovamente del contributo. Nel caso in cui il soggetto avesse già utilizzato in compensazione tale credito, lo stesso dovrà provvedere a riversarlo tramite il mod. F24, utilizzando lo stesso codice tributo. |
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