Bonus vista, pubblicato il decreto attuativo

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Bonus vista, pubblicato il decreto attuativo

Il decreto interministeriale Salute/Finanze del 21 ottobre 2022 contiene i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo denominato bonus vista, misura prevista dalla L. n. 178/2020. Il provvedimento è stato pubblicato nella G.U. n. 292 del 15 dicembre 2022.

Sullo stesso, il Garante della privacy ha espresso parere positivo con provvedimento del 6 ottobre 2022.

Bonus occhiali: cosa prevede

Detta legge ha disposto l’erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari ad euro 50,00 per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

Può essere domandato da membri di nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 10.000 annui che, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, acquistano occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.

NOTA BENE: Il bonus vista può essere richiesto una sola volta per ciascun membro del nucleo familiare avente i requisiti di cui sopra.

Bonus vista: procedura di accesso

A gestire l'erogazione del contributo è un’applicazione web, accessibile previa autenticazione sul sito internet dedicato (raggiungibile dal sito del Ministero della Salute), dal quale effettuare la registrazione dei richiedenti e l'accreditamento dei fornitori di occhiali da vista e/o lenti a contatto correttive.

ATTENZIONE: Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, il bonus è emesso secondo l'ordine temporale di arrivo delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse annualmente disponibili.

Per accedere al bonus, il cittadino deve registrarsi sull'applicazione web a partire dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Salute/Mef (avvenuta il 15 dicembre 2022) fino al 31 dicembre 2023.

Dopo la registrazione, il Ministero della Salute verifica presso l'INPS la sussistenza dei requisiti richiesti e, attraverso l'applicazione web, riconosce al beneficiario il bonus occhiali (o bonus vista).

Inoltre:

  • la ricezione del bonus vista non costituisce reddito imponibile;
  • il bonus non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
  • è detraibile dall'imposta, per le sole spese effettivamente rimaste a carico del contribuente, computate al netto del rimborso percepito.

Utilizzo del bonus occhiali

Il contributo può essere utilizzato presso i fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive inseriti nell'elenco dei soggetti accreditati e comporta la riduzione sul prezzo di acquisto del bene.

NOTA BENE: Il buono in parola deve essere utilizzato entro trenta giorni da quando viene generato; trascorso tale tempo, viene automaticamente annullato. E’, però, possibile l’emissione di un altro buono.

Procedura di rimborso

La procedura prevede anche il rimborso di 50 euro per la spesa già sostenuta; anche in questo caso va presentata istanza nell’applicazione web, entro e non oltre sessanta giorni dalla attivazione dell'applicazione stessa. All’istanza va allegata la fattura o il documento commerciale a riprova dell’acquisto effettuato.

Il rimborso avverrà tramite accredito dell'importo di 50,00 euro sul conto corrente intestato al richiedente o beneficiario, le cui coordinate IBAN sono state fornite al momento della presentazione dell'istanza di rimborso.

Accreditamento dei fornitori di occhiali

Anche i fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive devono accreditarsi sulla procedura web di cui sopra indicando:

  • la partita IVA,
  • il codice ATECO dell’attività esercitata,
  • la denominazione e i luoghi dove viene svolta l’attività,
  • la tipologia dei prodotti offerti e di beni venduti,
  • la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti dalla normativa in discorso.

Verrà, poi, creato un elenco di tali soggetti che, una volta inseriti, sono obbligati ad accettare i suddetti buoni.

Agli stessi, al momento in cui prendono il buono, viene riconosciuto un importo pari al valore dello stesso.

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