Braccianti agricoli, come compilare gli elenchi nominativi per il 2019?

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Braccianti agricoli, come compilare gli elenchi nominativi per il 2019?

C’è tempo fino al 25 febbraio 2020 per trasmettere telematicamente all’INPS, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, la dichiarazione di calamità che consente ai braccianti agricoli di poter usufruire del beneficio previdenziale (cd. “trascinamento delle giornate”) di cui all’art. 21, co. della L. n. 223/1991. Il servizio è accessibile nella sezione “Prestazioni e servizi”, che è possibile trovare nella macro area ”Tutti i servizi” del sito INPS.

La compilazione degli elenchi nominatici dei braccianti agricoli sono stati forniti dall’INPS, con la circolare n. 161 del 27 dicembre 2019.

Braccianti agricoli, in cosa consiste il cd. “trascinamento delle giornate”?

L’art. 21, co. 6, della L. n. 223/1991, come sostituito dall’art. 1, co. 65, della L. n. 247/2007, prevede, per i lavoratori agricoli a tempo determinato un particolare beneficio previdenziale, il cd. “trascinamento delle giornate”.

Tale beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno in corso, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro, nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 102/2004.

Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.

Braccianti agricoli, a chi è rivolto il beneficio previdenziale?

Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati a tempo determinato nell’anno 2018 per almeno 5 giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, presso un’impresa agricola di cui all’art. 2135 del cod civ., che:

  • abbiano fruito di almeno uno degli interventi di cui all’art. 1, co. 3, del D.Lgs n. 102/2004;
  • ricadano in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’art. 1, co. 1079, della L. n. 296/2006. Si evidenzia che alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni con proprie delibere o decreti.
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