Brevi
Autore: eDotto
Pubblicato il 23 dicembre 2008
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Assonime, con la circolare 60 del 2008, entra nel merito dell’articolo 5, n. 1, lettera c) della Direttiva comunitaria sul commercio elettronico fornendo precisazioni alla luce della sentenza del 16 ottobre 2008, emessa dalla Corte di giustizia europea nella causa C-298/07. Si spiega che la norma citata prevede che prima di qualsiasi stipula di contratto, il prestatore di servizi fornisca ai destinatari oltre al suo indirizzo di posta elettronica altre informazioni che permettano una comunicazione diretta ed efficace. Le ulteriori indicazioni, non necessariamente un numero telefonico, possono essere anche, ad esempio, una maschera elettronica di richiesta di informazioni. Inoltre, se il destinatario del servizio che ha già avviato un contatto per via elettronica e per qualche motivo sia privato dell’accesso internet lo richiede, il prestatore deve mettergli a disposizione una via di comunicazione alternativa.
- ItaliaOggi, p. 30 – Brevi
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