Camere di Commercio, diritto annuale 2023 invariato

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Camere di Commercio, diritto annuale 2023 invariato

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello sviluppo economico), con la nota n. 339674 dell’11 novembre 2022, ha stabilito le misure del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2023.

E‘ stato l’articolo 28, comma 1, del Decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014 a disporre la progressiva riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l’iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA. La riduzione del tributo era pari al 50% a decorrere dal 2017 e la base di calcolo su cui applicarla corrispondeva al diritto annuale definito dal DM 21 aprile 2011 (come sancito dall’art. 1 del DM 8 gennaio 2015).

Si legge nella nota ministeriale che in assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2023; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017.

CCIAA, confermate anche per il 2023 le misure del diritto annuale

Pertanto, le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2023 sono le seguenti.

Imprese che pagano in misura fissa

  • Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli): € 44,00 (sede) e € 8,80 (unità locale);
  • Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: € 100,00 (sede) e € 20,00 (unità locale).

Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa

  • Società semplici non agricole: € 100,00 (sede) e € 20,00 (unità locale);
  • Società semplici agricole: € 50,00 ed € 10,00 per unità locale;
  • Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001: € 100,00 ed € 20,00 per unità locale;
  • Soggetti iscritti al REA € 15,00.

Imprese con sede principale all’estero

  • per ciascuna unità locale/sede secondaria: € 55,00.

Diritto annuale commisurato al fatturato

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al Registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2022 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.

NOTA BENE: La misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.

ATTENZIONE: L’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

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