Cassa integrazione, NASpI, DIS-COLL, IDIS, ISCRO: crescono i massimali nel 2025
Pubblicato il 30 gennaio 2025
In questo articolo:
- Trattamenti di integrazione salariale
- Fondo di solidarietà del credito
- Fondo di solidarietà del credito cooperativo
- Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali
- Indennità di disoccupazione NASpI
- Indennità di disoccupazione DIS-COLL
- Indennità di disoccupazione agricola
- Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)
- Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
- Assegno per attività socialmente utili
- Importi massimi delle prestazioni di integrazione salariale e indennità di disoccupazione - Tabella riepilogativa dei valori 2025
- Importi massimi delle prestazioni di integrazione salariale e indennità di disoccupazione (2024-2025) - Tabella di confronto
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Con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2025 l’INPS aggiorna gli importi massimi delle prestazioni di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e agricola nonché delle indennità IDIS e ISCRO per l’anno 2025. La rivalutazione dei massimali è stata operata sulla base della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Ecco i nuovi valori da considerare nel 2025, riepilogati in una tabella finale
In aggiunta si fornisce una tabella comparativa dei valori 2024/2025.
Trattamenti di integrazione salariale
Per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai e impiegati agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e per l’assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, con esclusione del Fondo di solidarietà del Credito, del Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo e del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali) gli importi massimi mensile da considerare sono i seguenti.
Dal 1° gennaio 2025, l’importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale è fissato come segue:
- Importo lordo: 1.404,03 €
- Importo netto (per effetto della riduzione del 5,84%): 1.322,05 €
Per le imprese del settore edile e lapideo, che beneficiano di un incremento del 20% per le intemperie stagionali, l’importo massimo è:
- Importo lordo: 1.684,85 €
- Importo netto (per effetto della riduzione del 5,84%): 1.586,45 €
Fondo di solidarietà del credito
Assegno di integrazione salariale
I massimali mensili dell’assegno di integrazione salariale per i lavoratori del settore credito (articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486), aggiornati per il 2025, sono determinati in base alla retribuzione mensile lorda:
- Retribuzione mensile lorda< 2.556,24 €: massimale 1.388,33 €
- Retribuzione mensile lorda 2.556,24 € - 4.040,78 € massimale 1.600,22 €
- Retribuzione mensile lorda > 4.040,78 € massimale 2.021,60 €
Assegno emergenziale
Per il Fondo Credito, i massimali mensili dell’assegno emergenziale sono:
Retribuzione tabellare annua lorda (€) |
Importo lordo (€) |
Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) (€) |
< 48.953,30 |
2.859,47 |
2.692,48 |
48.953,30 - 64.411,27 |
3.221,17 |
- |
> 64.411,27 |
4.508,43 |
- |
NOTA BENE: La riduzione è applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
Fondo di solidarietà del credito cooperativo
Per i lavoratori del settore del Credito Cooperativo, i massimali per l’assegno emergenziale (articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale 20 giugno 2014, n. 82761) sono:
Fascia retributiva (€) |
Importo lordo (€) |
Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) (€) |
< 46.277,71 |
2.742,57 |
2.582,40 |
46.277,71 - 64.545,23 |
3.688,81 |
- |
> 64.545,23 |
4.290,43 |
- |
NOTA BENE: La riduzione è applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali
I massimali mensili previsti (articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale 14 settembre 2023), per l’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, aggiornati per l’anno 2025 e le retribuzioni mensili di riferimento sono i seguenti.
Assegno di integrazione salariale
- Retribuzione mensile lorda < 2.556,24 € massimale 1.388,33 €
- Retribuzione mensile lorda 2.556,25 € - 4.040,78 € massimale 1.600,22 €
- Retribuzione mensile lorda > 4.040,78 € massimale 2.021,60 €
Indennità di disoccupazione NASpI
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.436,61 € per il 2025.
L’importo massimo mensile di detta indennità è pari a 1.562,82 €
Aumenta pertanto anche il ticket licenziamento 2025, pari al 41% dell’indennità massima mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale e fino ad un massimo di 36 mesi.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.436,61 € per il 2025.
L’importo massimo mensile è pari a 1.562,82 €.
Indennità di disoccupazione agricola
L’importo massimo della disoccupazione agricola per il 2025 è fissato a 1.392,89 €.
Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)
L’importo giornaliero massimo della IDIS è pari al minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS: per l’anno 2024 è pari a 56,87 €. .
Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2025 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.648,00 €.
L’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2025 non può essere di importo inferiore a 252,00 € e non può superare l’importo di 806,40 €.
Assegno per attività socialmente utili
L’importo dell’assegno mensile per le attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari a 697,43 €.
Importi massimi delle prestazioni di integrazione salariale e indennità di disoccupazione - Tabella riepilogativa dei valori 2025
Prestazione |
Importo lordo (€) |
Importo netto (€) |
CIGO/CIGS/CISOA/FIS |
1.404,03 |
1.322,05 |
CIGO settore edile/lapideo |
1.684,85 |
1.586,45 |
Assegno integrazione salariale (Fondo Credito) |
1.388,33 - 2.021,60 |
- |
Assegno emergenziale (Fondo Credito) |
2.859,47 - 4.508,43 |
2.692,48 - 4.508,43 |
Assegno emergenziale (Fondo Credito Cooperativo) |
2.742,57 - 4.290,43 |
2.582,40 - 4.290,43 |
NASpI |
1.562,82 |
- |
DIS-COLL |
1.562,82 |
- |
Disoccupazione agricola |
1.392,89 |
- |
IDIS (giornaliero) |
56,87 |
- |
ISCRO |
252,00 - 806,40 |
- |
Assegno per attività socialmente utili |
697,43 |
- |
Importi massimi delle prestazioni di integrazione salariale e indennità di disoccupazione (2024-2025) - Tabella di confronto
Prestazione |
Importo 2024 (€) |
Importo 2025 (€) |
Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, FIS e Fondi di solidarietà bilaterali) |
lordo 1.392,89 / netto 1.311,56 |
lordo 1.404,03 / netto 1.322,05 |
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile e lapideo |
lordo 1.671,48 / netto 1.573,86 |
lordo 1.684,85 / netto 1.586,45 |
Assegno di integrazione salariale - Fondo Credito (<2.556,24 €) |
1.377,31 |
1.388,33 |
Assegno di integrazione salariale - Fondo Credito (2.556,24 - 4.040,78 €) |
1.587,52 |
1.600,22 |
Assegno di integrazione salariale - Fondo Credito (>4.040,78 €) |
2.005,56 |
2.021,60 |
Assegno emergenziale - Fondo Credito (<48.953,30 €) |
lordo 2.836,78 / netto 2.671,11 |
lordo 2.859,47 / netto 2.692,48 |
Assegno emergenziale - Fondo Credito (48.953,30 - 64.411,27 €) |
3.195,61 |
3.221,17 |
Assegno emergenziale - Fondo Credito (>64.411,27 €) |
4.472,65 |
4.508,43 |
Assegno emergenziale - Fondo Credito Cooperativo (<46.277,71 €) |
lordo 2.720,80 / netto 2.561,91 |
lordo 2.742,57 / netto 2.582,40 |
Assegno emergenziale - Fondo Credito Cooperativo (46.277,71 - 64.545,23 €) |
3.659,53 |
3.688,81 |
Assegno emergenziale - Fondo Credito Cooperativo (>64.545,23 €) |
4.256,38 |
4.290,43 |
Assegno di integrazione salariale - Fondo riscossione tributi (<2.556,24 €) |
1.377,31 |
1.388,33 |
Assegno di integrazione salariale - Fondo riscossione tributi (2.556,25 - 4.040,78 €) |
1.587,52 |
1.600,22 |
Assegno di integrazione salariale - Fondo riscossione tributi (>4.040,78 €) |
2.005,56 |
2.021,60 |
Indennità di disoccupazione NASpI |
1.550,42 / retribuzione di riferimento 1.425,21 |
1.562,82 / retribuzione di riferimento 1.436,61 |
Indennità di disoccupazione DIS-COLL |
1.550,42/ retribuzione di riferimento 1.425,21 |
1.562,82 / retribuzione di riferimento 1.436,61 |
Indennità di disoccupazione agricola |
1.392,89 |
1.392,89 |
Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS) |
- |
56,87 (giornaliero) |
Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) - Minimo |
250,00/reddito anno precedente 12.000 |
252,00/reddito anno precedente 12.648 |
Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) - Massimo |
800,00/ reddito anno precedente 12.000 |
806,40/ reddito anno precedente 12.648 |
Assegno per attività socialmente utili |
691,89 |
697,43 |
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