Cassazione. Inammissibile il ricorso penale depositato tramite PEC

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Cassazione. Inammissibile il ricorso penale depositato tramite PEC

E’ inammissibile il ricorso per cassazione presentato a mezzo PEC dal difensore all'indirizzo del Tribunale del riesame e depositato in cancelleria il giorno seguente.

La prescelta modalità di proposizione del ricorso di legittimità, infatti, non è ammessa in ambito penale, nemmeno a tenore della legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Coronavirus.

Normativa Covid: deposito via PEC solo per atti civili

Così la Suprema corte nel testo della sentenza n. 25792 del 10 settembre 2020, con cui ha ricordato come l'art. 83, comma 11, del Decreto legge n. 18/2020, abbia circoscritto tale possibilità ai ricorsi civili.

Nella medesima decisione, gli Ermellini hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel processo penale, la parte privata non può avvalersi della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti e per il deposito presso gli uffici.

L'utilizzo del mezzo telematico è, infatti, riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero e per le notificazioni ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria, mentre la previsione dell'art. 64 disp. att. cod. proc. pen., che consente il ricorso ai mezzi idonei di cui agli artt. 149 e 150 cod. proc. pen., tra i quali la PEC, riguarda unicamente la comunicazione degli atti del giudice e non la trasmissione di un atto di parte, quale l'impugnazione.

Nello specifico, è stato evidenziato come sia da ritenere inammissibile l'impugnazione cautelare proposta dall'indagato mediante l'uso della posta elettronica certificata “in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. - espressamente richiamato dall'art. 309, comma 4, che, a sua volta, è richiamato dall'art. 310, comma 2, cod. proc. pen. - sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC”.

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