Cassazione: l’assegno ai figli prevale su obbligazioni verso terzi

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In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’adempimento di un’obbligazione naturale in favore di terzi non integra una causa scriminante del reato di cui all’art. 570-bis cod. pen., né vale a escludere l’impossibilità di adempiere, trattandosi di obbligo privo del medesimo rango giuridico rispetto all’obbligo di mantenimento derivante dallo scioglimento del matrimonio.

Assegno di mantenimento: irrilevanti i debiti “morali” verso terzi

Con la sentenza n. 534 depositata l’8 gennaio 2026, la Corte di cassazione, Sezione VI penale, interviene in materia di omessa corresponsione dell’assegno di mantenimento ex art. 570-bis cod. pen., censurando l’assoluzione pronunciata dal Tribunale di Salerno nei confronti di un imputato.

La pronuncia chiarisce i presupposti dell’incapacità economica scriminante e ribadisce la prevalenza assoluta dell’obbligo di mantenimento dei figli rispetto a obbligazioni di rango giuridico inferiore, anche se qualificate come “morali”.

Il quadro normativo di riferimento  

L’art. 570-bis c.p. e la tutela penale dell’assegno di mantenimento  

L’art. 570-bis cod. pen. punisce l’omessa corresponsione dell’assegno dovuto in caso di separazione o divorzio, richiamando, quanto al trattamento sanzionatorio, l’art. 570 cod. pen. La norma tutela interessi di primaria rilevanza costituzionale, in particolare il diritto dei figli a ricevere i mezzi di sussistenza necessari.

Il rilievo del dolo e dell’incapacità economica  

Ai fini dell’esclusione della responsabilità penale, l’incapacità economica dell’obbligato deve assumere i caratteri dell’assolutezza, persistenza e incolpevolezza. Non è sufficiente una generica difficoltà economica, né la sola condizione formale di disoccupazione.

Il caso esaminato dalla Corte di cassazione  

I fatti contestati all’imputato  

All’imputato veniva contestato di aver versato, nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2019, somme inferiori a quelle stabilite dal Tribunale di Salerno in sede di divorzio, pari a euro 900 mensili a titolo di assegno di mantenimento per le figlie, oltre a euro 390 per le spese ordinarie.  

Il Tribunale aveva assolto l’imputato ritenendo che, pur essendo provata la materialità dell’inadempimento, difettasse il dolo, in ragione di una situazione di indigenza economica. Tale condizione veniva collegata anche alla scelta dell’imputato di destinare le somme disponibili al pagamento di un’obbligazione “morale” nei confronti della sorella e di altri debiti.

Il ricorso del Procuratore generale  

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione denunciando:

  • la manifesta illogicità della motivazione in ordine allo stato di indigenza;
  • l’erronea applicazione dell’art. 570-bis cod. pen., per aver riconosciuto efficacia scriminante a una causa di giustificazione atipica.

Le risorse economiche dell’imputato  

Dal provvedimento impugnato emergeva che l’imputato aveva percepito un trattamento di fine rapporto pari a circa 56.500 euro e un’indennità di disoccupazione di circa 13.900 euro, per una disponibilità complessiva di almeno 70.000 euro nel periodo rilevante.

La decisione della Corte di cassazione  

L’illogicità della motivazione sull’indigenza  

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, evidenziando una frattura logica tra le premesse e le conclusioni della sentenza assolutoria. La disponibilità di risorse economiche significative è stata ritenuta incompatibile con il riconoscimento di uno stato di indigenza idoneo a escludere il dolo.

L’esclusione di cause scriminanti atipiche  

Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha escluso che il pagamento di obbligazioni naturali o di debiti privi di rilevanza penale possa scriminare l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento. L’obbligo verso i figli ha rango giuridico superiore e non può essere sacrificato per adempiere doveri di natura diversa.

I principi di diritto ribaditi  

La Suprema Corte, in particolare, ha riaffermato che ai fini dell’esclusione della responsabilità penale, l’impossibilità economica dell’obbligato deve configurarsi come assoluta e incolpevole, non potendo essere desunta da una generica situazione di difficoltà finanziaria. In tale valutazione assume carattere dirimente la prevalenza dell’interesse dei figli, che costituisce il parametro prioritario nel bilanciamento dei beni in conflitto.

Ne consegue che il genitore non dispone di alcuna discrezionalità nella scelta degli obblighi da adempiere, non potendo legittimamente sacrificare l’adempimento dell’obbligo di mantenimento in favore di altri doveri privi del medesimo rango giuridico.

L’annullamento con rinvio e le conseguenze processuali  

Alla luce delle considerazioni svolte, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo giudizio uniformandosi ai principi di diritto enunciati.

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