Catasto: precisazioni su atti modificativi della rendita

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Catasto: precisazioni su atti modificativi della rendita

La circolare n. 7 – 17 marzo 2022 – dell’Agenzia delle Entrate prende come punto di partenza la procedura informatica Docfa per tirare le somme circa la verifica e l’attribuzione della rendita catastale definitiva.

Il documento chiarisce:

  • la natura del termine di dodici mesi previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva,
  • l’efficacia della notifica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali.

Sul termine per la determinazione della rendita definitiva

La procedura informatica Docfa, istituita dal DM n. 701/1994, consente, tra le altre cose, al contribuente di formulare una proposta di rendita per le unità immobiliari oggetto di dichiarazione in catasto.

In base alla normativa, il procedimento partecipativo di determinazione della rendita catastale inizia con la presentazione, da parte dell’utente, delle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione e per le variazioni dello stato dei beni.

Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale; tale rendita rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando
l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione della stessa alla determinazione della rendita catastale definitiva.

Sul punto la circolare agenziale n. 7/2022 riporta che anche i giudici della Cassazione hanno confermato quanto sostenuto dal Fisco ossia che il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva non ha natura perentoria e non è stabilito a pena di decadenza.

Ciò è sostenuto anche dal fatto che la previsione di un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali sarebbe “assolutamente incompatibile” con la disciplina legislativa della materia.

Inoltre, risulta coerente con l’assunto anche la normativa: se l’amministrazione non provvede a definire la rendita del bene oggetto di classamento, sono le dichiarazioni presentate dai contribuenti a valere come “rendita proposta” fino a che l’Ufficio non proceda alla determinazione della rendita definitiva.

Notifica della rendita: efficacia

Circa la decorrenza dell’efficacia delle rendite catastali attribuite o modificate va ricordato il paragrafo 1, articolo 74, comma 1, L. n. 342/2000 che ha stabilito, dal 1° gennaio 2000, che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari.

Il dubbio riguarda l’utilizzo, ai fini delle imposte, dei valori assegnati o modificati nei periodi anteriori la notifica dell’atto.

In merito va segnala la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite (n. 3160 del 2011), per la quale l’efficacia dalla notifica va intesa nel senso che da questa decorre il termine per l'impugnazione dell'atto attributivo o modificativo, “ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita”.

Dunque, rappresenta la circolare 7/2022, la notifica del provvedimento attributivo o modificativo della rendita non ha valore costitutivo (con efficacia ex nunc), ma è solo accertativa della concreta situazione catastale dell’immobile.

Pertanto, va distinta:

  • l’efficacia della rendita catastale attribuita o modificata, che corrisponde alla notifica dell’atto attributivo della rendita;
  • la sua utilizzabilità, che inizia dal momento in cui va applicata la nuova rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d’imposta non definite (“sospese”, cioè ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso).

Semplificazione delle annotazioni negli atti catastali

Alla luce di quanto detto, l’Agenzia ha ritenuto apportare alcune semplificazioni connesse alle specifiche annotazioni già previste dalle circolari n. 7/T del 2005 e n. 2/T del 2012.

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