Cfp “alternativo”, codici tributo per la compensazione e restituzione spontanea

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Cfp “alternativo”, codici tributo per la compensazione e restituzione spontanea

Con la risoluzione n. 48 del 19 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del contributo a fondo perduto “alternativo” e per la restituzione spontanea dello stesso nel caso di non spettanza.

Il primo codice tributo, il “6946” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale –credito d’imposta da utilizzare in compensazione -art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021” deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno scelto come modalità di fruizione dello stesso, l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24.

Si ricorda, infatti, che il decreto “Sostegni bis” ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, nella misura e alle condizioni stabilite dal decreto. Ciò a prescindere dalla circostanza che tali contribuenti abbiano presentato o meno l’istanza per il contributo del precedente Decreto “Sostegni” (Dl n. 41/2021)

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è istituito il suddetto codice tributo: “6946”.

In sede di compilazione del modello F24, il nuovo codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

Restituzione spontanea del contributo a fondo perduto “alternativo” non spettante

Successivamente, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2021, sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento del suddetto contributo stagionale e quelle per la sua restituzione.

In particolare, al punto 6.1 del provvedimento è stabilito che:

  • le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, esclusa la compensazione ivi prevista;

  • il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

Di conseguenza, l’Agenzia, con la risoluzione n. 48/E/2021, ha istituito anche tre codici tributo da utilizzare per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché per il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (cosiddetto F24 ELIDE).

Si tratta dei seguenti codici tributo:

  • “8131” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”

  • “8132” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”

  • “8133” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.

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