Chi chiama l'inbianchino per i lavori di casa è responsabile della sua sicurezza

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 42465 del 1° dicembre 2010, ha confermato la condanna per omicidio colposo comminata dai giudici dei gradi precedenti nei confronti di un privato a seguito dell'incidente mortale capitato ad un operaio mentre era intento a ridipingere i soffitti della sua abitazione.

L'uomo è stato ritenuto colpevole per non aver verificato che l'operaio fosse dotato dei sistemi "anticaduta" previsti dalla normativa in materia di lavori fatti ad altezze superiori ai due metri e, cioè, di cintura di sicurezza e casco.

Secondo la Corte, in assenza di un direttore dei lavori, era il committente a ricoprire la posizione di garanzia nei confronti della sicurezza del lavoratore ed era lo stesso ad essersi assunto interamente il rischio dell'organizzazione anche in considerazione del fatto che l'operaio non era iscritto ad alcun albo artigiano o camera di commercio.
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