Circolare 4/2025 Entrate su somma integrativa e ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti

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Le disposizioni contenute nei commi da 4 a 9 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono state oggetto di un’articolata illustrazione nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 16 maggio 2025, che fornisce chiarimenti interpretativi e istruzioni operative ai sostituti d’imposta e ai contribuenti.

Come evidenziato dalla Circolare 4/E del 16 maggio 2025, tali misure introducono un nuovo sistema di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti, distinto dal trattamento integrativo, articolato in due strumenti alternativi:

  • una somma non imponibile per i redditi complessivi fino a 20.000 euro;
  • una ulteriore detrazione dall’imposta lorda per i redditi complessivi superiori a 20.000 euro e fino a 40.000 euro.

1. Somma non imponibile per redditi complessivi fino a 20.000 euro

Secondo quanto chiarito dalla Circolare 4/E del 16 maggio 2025, la somma non imponibile spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione dei pensionati, il cui reddito complessivo non superi 20.000 euro.

La Circolare 4/2025 ribadisce che la somma:

  • non concorre alla formazione del reddito complessivo;
  • non rileva ai fini IRPEF;
  • è riconosciuta direttamente dal sostituto d’imposta.

Determinazione dell’importo

Come precisato dalla Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’importo è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale variabile, in funzione dell’ammontare del reddito stesso:

  • 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non supera 8.500 euro;
  • 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro e non a 15.000 euro;
  • 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Reddito annuale teorico

Un chiarimento centrale fornito dalla Circolare 4/E del 16 maggio 2025 riguarda il criterio del reddito annuale teorico, utilizzato esclusivamente per individuare la percentuale applicabile.

In particolare, in presenza di rapporti di lavoro non annuali:

  • il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno;
  • si individua la percentuale corrispondente;
  • la percentuale è applicata al reddito effettivamente percepito.

La Circolare specifica inoltre che, in caso di più rapporti di lavoro, i giorni coincidenti devono essere conteggiati una sola volta.

2. Ulteriore detrazione per redditi complessivi da 20.000 a 40.000 euro

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 16 maggio 2025 chiarisce che, per i contribuenti esclusi dalla somma non imponibile, il legislatore ha previsto una ulteriore detrazione dall’imposta lorda.

La detrazione spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente:

  • con reddito complessivo superiore a 20.000 euro;
  • e non superiore a 40.000 euro.

Anche in questo caso, come ribadito dalla Circolare, restano esclusi i pensionati.

Misura della detrazione

Secondo quanto illustrato nella Circolare 4/E del 16 maggio 2025, la detrazione è pari a:

  • 1.000 euro, per redditi complessivi superiori a 20.000 euro e fino a 32.000 euro;
  • un importo progressivamente decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e fino a 40.000 euro, calcolato secondo la formula normativa.

Il beneficio si azzera al superamento della soglia di 40.000 euro.

Capienza dell’imposta

La Circolare 4/2025 sottolinea che la detrazione:

  • spetta solo nei limiti della capienza dell’imposta lorda;
  • in caso di capienza parziale, è riconosciuta entro tale limite, secondo le regole ordinarie di scomputo.

3. Reddito complessivo rilevante ai fini delle agevolazioni

Un aspetto di particolare rilievo, più volte richiamato dalla Circolare 4/E del 16 maggio 2025, riguarda la determinazione del reddito complessivo utile per verificare il diritto ai benefici.

In base ai chiarimenti forniti:

  • concorre al reddito complessivo anche la quota esente dei redditi agevolati:
  • per i lavoratori impatriati;
  • per i ricercatori rientrati in Italia;

il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

La Circolare 4/2025 evidenzia che il legislatore ha inteso fare riferimento al reddito di riferimento, già utilizzato per la verifica di altri requisiti fiscali.

4. Modalità di riconoscimento e obblighi del sostituto d’imposta

Come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 16 maggio 2025, il riconoscimento dei benefici avviene:

  • in via automatica, senza necessità di istanza del lavoratore;
  • direttamente in busta paga, a partire dal primo periodo utile.

In sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, il sostituto d’imposta è tenuto a:

  • verificare la spettanza effettiva delle agevolazioni;
  • recuperare gli importi non spettanti.

La Circolare 4/2025 precisa che, se l’importo da recuperare supera 60 euro, il recupero avviene in dieci rate mensili.

Sempre secondo la Circolare 4/E del 16 maggio 2025, per effetto dell’erogazione della somma non imponibile, il datore di lavoro matura un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione mediante modello F24, secondo le modalità definite dall’Agenzia delle Entrate.

5. Fruizione in dichiarazione dei redditi

La Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025 chiarisce infine che, nei casi in cui:

  • il sostituto d’imposta non abbia riconosciuto i benefici;
  • oppure il lavoratore sia privo di sostituto,

la somma non imponibile o la detrazione possono essere recuperate direttamente in dichiarazione dei redditi, nel rispetto dei requisiti sostanziali.

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