CNCE, Faq su congruità della manodopera edile

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CNCE, Faq su congruità della manodopera edile

A seguito dell’accordo del 7 dicembre 2022, sottoscritto dalle parti sociali, dal 1° marzo 2023 sarà attiva una procedura di alert per tutti i cantieri pubblici e privati, al fine di garantire la corretta applicazione dell’istituto della congruità della manodopera.

Con l’invio della Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL) alla Cassa competente viene trasmesso in automatico un messaggio PEC indirizzato all’impresa affidataria (e al committente in caso di appalto pubblico) per informare che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità da richiedere ai sensi del D.M. n. 143/2021:

  • in occasione della presentazione dell’ultimo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) da parte dell’impresa affidataria;
  • prima di procedere al saldo finale da parte del committente.

Per quanto riguarda la congruità della manodopera in edilizia, con comunicazione n. 837 dell’8 febbraio 2023 la Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) ha emanato nuove FAQ.

Unico contratto di affidamento e distinte attestazioni

Viene chiarito che anche quando esiste unico contratto di affidamento (il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro) e vengano effettuati interventi riguardanti sia il sismabonus che l’ecobonus, è possibile ottenere due distinte attestazioni di congruità, rispetto alla parte di opera conclusa per prima.

In tale ipotesi, nella compilazione della denuncia mensile Cassa Edile/Edilcassa, l’impresa attribuirà ai singoli cantieri la manodopera impiegata.

Inoltre, la CNCE specifica che l’attestazione della congruità della manodopera non è necessaria ai fini dell’asseverazione di cui all’art. 119, co. 13 e seguenti del D.L. n. 34/2020.

Affidamenti plurimi da parte di un unico committente

Altro caso posto all’attenzione delle Casse Edili riguarda la congruità dell’opera oggetto di affidamenti plurimi da parte di un unico committente, con più contratti di appalto singolarmente di importo inferiore ai 70.000 euro.

Indipendentemente dall’importo dei singoli contratti (anche se sotto ai 70.000 euro), va soggetto a congruità il lavoro di importo complessivo pari o superiore ai 70.000 euro, in cui vi siano più contratti autonomi affidati da un unico committente.

Errori materiali

Nella comunicazione CNCE dell’8 febbraio scorso, si conferma che qualora sussistano errori materiali o in caso di mancato aggiornamento dell’importo dei lavori, è possibile richiedere l’annullamento dell’attestazione di congruità emessa e richiederne una successiva dopo aver apportato le modifiche.

L’impresa affidataria chiederà alla Cassa Edile/Edilcassa di disabilitare il “Codice di autorizzazione”, necessario per verificare l’esistenza dell’attestazione che invaliderà l’emissione precedente; ciò consentirà la riattivazione del cantiere per apportare le modifiche necessarie, a seguito delle quali sarà possibile effettuare una nuova richiesta di emissione di attestazione di congruità.

Congruità e attestazione prima della scadenza contrattuale

Nel caso in cui l’impresa non abbia raggiunto la congruità con le denunce e i versamenti effettuati nei mesi precedenti, per poter ottenere l’attestazione prima della scadenza contrattuale, potrà effettuare il versamento, a titolo di acconto, dell’importo della manodopera mancante evidenziata dal sistema CNCE_Edilconnect per il raggiungimento della congruità attesa.

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