CNDCEC, tirocinio presso la PA

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CNDCEC, tirocinio presso la PA

Con il Pronto Ordini 22 giugno 2022, n. 128, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili risponde al quesito pervenuto dall’Ordine di Cassino lo scorso 3 giugno, relativo allo svolgimento del tirocinio presso gli uffici del Tribunale. Nello specifico, l’Ordine aveva riferito di aver ricevuto delle richieste di interesse da parte del Tribunale in merito allo svolgimento di tirocini presso l’ufficio “spese di giustizia”.

Circa la possibilità di svolgere il tirocinio presso pubbliche amministrazioni ai fini del sostenimento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione, il CNDCEC rammenta che, durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante dovrà:

  • acquisire le capacità necessarie per l’esercizio della professione;
  • operare “sotto la supervisione e il controllo diretto” del dominus per almeno 20 ore settimanali.

Il regolare luogo di svolgimento del tirocinio è lo studio professionale, ma non si esclude che lo stesso possa essere svolto anche altrove, a patto che venga rispettato il criterio per cui il tirocinante operi “sotto la supervisione e il controllo diretto” del dominus.

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ha previsto che i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministro per la Pubblica Amministrazione possono stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento del tirocinio presso Amministrazioni Pubbliche all’esito del corso di laurea, della durata di sei mesi, a condizione che:

  • abbia ad oggetto “attività proprie della professione”;
  • venga stipulato un accordo con l’Amministrazione Pubblica ospitante;
  • sia svolto “sotto la supervisione ed il controllo diretto” del dominus;
  • venga rispettato il requisito di assiduità delle 20 ore totali settimanali, si specifica il tirocinante potrà svolgere il tirocinio anche in modalità mista, ovvero in parte presso lo studio ed in parte presso la sede dell’Amministrazione.

Alla luce di ciò, l’eventuale accordo, stipulato dall’Ordine richiedente con il Tribunale, dovrebbe necessariamente prevedere il coinvolgimento diretto dei professionisti affidatari dei tirocinanti iscritti nel registro del tirocinio.

Il tirocinio potrà essere svolto presso la sede dell’Amministrazione Pubblica fino ad un massimo di sei mesi (non contestualmente al periodo di studi).

 

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