Commercialisti non esercenti la professione? Obbligo formativo se revisori legali

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Con il Pronto Ordini, 30 maggio 2022, n. 68, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce chiarimenti in merito al quesito pervenuto lo scorso 8 marzo, relativo all’obbligo formativo dei soggetti non esercenti la professione nel caso di assunzione di incarico di revisione legale.

Si rammenta che l’obbligo per la formazione professionale continua è previsto per tutti gli iscritti all’Albo, ad eccezione di coloro che non esercitano neppure occasionalmente la professione.

Invero, ai fini del riconoscimento dell’esonero, i soggetti beneficiari dovranno dichiarare all’Ordine di appartenenza di:

  • non essere in possesso di partita IVA;
  • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza;
  • non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.

L’esonero dall’obbligo formativo sarà riconosciuto esclusivamente ai soggetti che presentano le tre condizioni sopraindicate.

Nel caso specifico, il soggetto non esercente – seppur occasionalmente – assume incarichi di revisione legale, ed esercita una specifica funzione che rientra nella professione di dottore commercialista e per tale ragione non può essere esonerato dall’obbligo formativo.

 

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