Codice rosso: primo sì dalla Camera

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Codice rosso: primo sì dalla Camera

La Camera, nella seduta del 3 aprile 2019, ha approvato il disegno di legge cosiddetto “Codice rosso”, ovvero recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Il testo passa ora all’esame del Senato.

Corsia preferenziale per reati di violenza domestica e di genere

Il provvedimento introduce, nell’ambito delle indagini per i reati di violenza domestica e di genere – ovvero i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, aggravata e di gruppo, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, atti persecutori, lesioni personali aggravate da legami familiari - una corsia preferenziale che velocizza l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.

Incremento delle pene

Sancito anche un aumento delle pene e la previsione di speciali aggravanti per i reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere.

Si prevede, nel dettaglio che:

  • maltrattamento contro familiari e conviventi, sia punito con la reclusione da 3 a 7 anni, e, se avviene in presenza di un minore o di una donna incinta o di un diversamente abile, con previsione di un ulteriormente incremento di pena, fino alla metà;
  • stalking, sia sanzionato con il carcere da minimo 1 anno e fino a 6 anni e 6 mesi;
  • violenza sessuale, venga punita con la reclusione da 6 a 12, con aumento di 1/3 della pena nelle ipotesi di violenza commessa da genitori, nonni o parenti molto stretti, a prescindere dall’età della vittima, nonchè per reati commessi confronti di chi non ha compiuto ancora 18 anni (e non più 14). La pena è ulteriormente aumentata se la vittima non ha ancora compiuto 14 anni ed è raddoppiata se non ha ancora 10 anni;
  • violenza sessuale di gruppo, sia punita con la reclusione da 8 a 14 anni;
  • rapporti sessuali con minori (anche se consenzienti), venga punito in modo più grave, se avviene per denaro o per avere altri benefici anche solo promessi.

Tra le altre novità, il Ddl prevede l’applicazione della pena dell’ergastolo per le ipotesi di omicidio non solo quando il colpevole conviveva con la vittima ma anche se aveva solo una relazione stabile con quest’ultima. Sancita, inoltre, un’aggravante se il rapporto con la vittima era nel frattempo terminato.

Deformazione permanente del volto e Revenge porn

A seguire, viene introdotta una nuova fattispecie di reato, integrata in caso di deformazione permanente del volto della vittima e punita con il carcere da 8 a 14 anni.

Per finire, si rammenta la novità da ultimo approvata, consistente nell’introduzione del reato di “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, cosiddetto “Revenge porn”. 

Il nuovo articolo 613 ter del Codice penale, in proposito, punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5 mila a 15 mila euro chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate.

Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 3 aprile 2019 - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – Pergolari

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