Commercialisti, per i controlli automatizzati bastano i dati esistenti

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Commercialisti, per i controlli automatizzati bastano i dati esistenti

A seguito delle diverse segnalazioni che gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti hanno inviato al Cndcec in merito alla gestione da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate dei Controlli automatizzati - cosiddetti avvisi bonari - è stata pubblicata l’informativa n. 139 del 20 novembre 2023, con la quale si ribadisce l’assenza della necessità di richiesta e produzione di documentazione in fase di gestione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, molti iscritti hanno segnalato la richiesta di integrazioni documentali (es. fatture, registri fiscali e contabili, contabili di pagamento, ecc.) in fase di gestione del processo di interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate attraverso il canale CIVIS, nello specifico nel caso di mancata indicazione dei crediti di imposta nel quadro RU sanata mediante presentazione della dichiarazione integrativa.

Il Consiglio nazionale ritenendo che i suddetti controlli debbano limitarsi alla correttezza delle dichiarazioni (o all’eventuale presenza di errori) senza alcuna necessità di richiesta documentale, neppure in fase di presentazione di eventuali dichiarazioni integrative, nell’ambito della costante interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate ha sottoposto la questione alla competente Divisione Centrale Servizi.

Il feedback delle Entrate riguarda alcune precisazioni in merito a richieste di integrazioni documentali per i controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei redditi e, in particolare, sulla mancata indicazione dei crediti d’imposta sanata tramite dichiarazione integrativa.

Le segnalazioni, che sono state ribadite anche agli Uffici territoriali che gestiscono l’attività di controllo anche mediante le funzionalità CIVIS, sono le seguenti:

  • l’attività di controllo automatizzato si basa esclusivamente sui dati presenti nelle dichiarazioni fiscali o negli archivi dell’Anagrafe Tributaria;
  • in caso di riesame degli esiti del controllo automatizzato in sede di assistenza al contribuente, gli uffici devono comunque valutare esclusivamente le suddette informazioni, anche derivanti da dichiarazioni integrative, senza chiedere alcuna documentazione ulteriore a supporto;
  • nel caso in cui il contenuto delle dichiarazioni integrative inviate dai contribuenti non sia immediatamente consultabile dagli uffici, questi ultimi dovranno attendere la disponibilità dei dati prima di riscontrare l’istanza di riesame;
  • i controlli sostanziali sul contenuto delle dichiarazioni (anche integrative) saranno svolti nelle sedi opportuno.

NOTA BENE: Gli Iscritti potranno utilizzare la presente informativa nei rapporti con gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate qualora quanto sopra precisato non trovi applicazione.

 

 

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