Commercio elettronico, guida Dogane sulle vendite di beni di modico valore

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Commercio elettronico, guida Dogane sulle vendite di beni di modico valore

Il 1° luglio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole sull’e-commerce, che rappresenta la nuova frontiera dei mercati internazionali del terzo millennio.

L’e-commerce si differenzia in:

  • diretto, relativo al commercio elettronico di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale - inclusa la consegna del bene - avviene per via telematica;

  • indiretto, quando il canale telematico viene utilizzato in luogo di quello tradizionale, ai fini della vendita di beni materiali (esempio le "vendite a distanza").

L’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 26 del 30 giugno, ha fornito le indicazioni procedurali di carattere doganale in materia di vendite a distanza di beni importati di valore trascurabile.

E-commerce, le principali novità introdotte con decorrenza 1° luglio 2021

Le nuove regole sul commercio elettronico rappresentano una vera e propria rivoluzione che coinvolge:

  • le vendite intracomunitarie a distanza verso privati (e soggetti assimilati),

  • le vendite di beni importati di modico valore,

  • le cessioni facilitate da interfacce elettroniche, ma anche i servizi B2C con imposta dovuta in altri Stati membri dell’Unione europea.

Le principali novità in vigore dal 1° luglio sono:

  • l’IVA è dovuta per tutte le spedizioni di beni importati nell'UE da un territorio o Paese terzo a seguito dell’abolizione della franchigia Iva di 22 euro. Resta la sola franchigia dai dazi, riservata, tra l’altro, alle merci di valore inferiore a 150 euro, in ossequio alle disposizioni del regolamento Ue 1186/2009;

  • ai fini dell’importazione, tutti i beni spediti nell'UE da un territorio o Paese terzo devono formare oggetto di una dichiarazione doganale. Per le spedizioni di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro provenienti da un territorio o da Paese terzo è possibile utilizzare la modalità dichiarativa semplificata Super Reduced Data Set (dichiarazione H7);

  • per l’applicazione dell’IVA relativa alle importazioni sono state introdotte due modalità di assolvimento dell’imposta, alternative al meccanismo ordinario:

                 - il regime dello sportello unico per le importazioni (Import One Stop Shop-IOSS);

                - il regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell’IVA all’importazione.

  • tali semplificazioni non possono essere applicate ai prodotti soggetti ad accisa.

Dichiarazione doganale H7 per le merci di valore intrinseco non superiore a 150 euro

Nella circolare n. 26/2021 - che rappresenta una prima guida agli operatori dopo il recepimento delle ultime novità - l’Agenzia delle Dogane parte dall’analizzare il fatto che, a partire dal 1° luglio 2021, per le dichiarazioni relative a merci importate in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro (spedizioni di valore trascurabile) o aventi natura non commerciale inviate da un privato ad un altro privato, è possibile utilizzare, in luogo della normale dichiarazione di immissione in libera pratica, un set di dati specifico ridotto, il cosiddetto tracciato (H7), fatti salvi i casi di esclusione.

Il set di dati ridotto H7 è stato introdotto per semplificare le modalità dichiarative relative alle operazioni doganali conseguenti ai nuovi obblighi di riscossione dell’IVA derivanti dall’applicazione del cosiddetto Pacchetto IVA sul commercio elettronico.

La scelta dell’utilizzo del set di dati ridotto è nella facoltà del soggetto che presenta la dichiarazione doganale; nel caso in cui non si utilizzi tale modalità dichiarativa, sarà possibile optare per una dichiarazione doganale con un insieme completo di dati, anche secondo le nuove modalità (H1 ovvero H6 per l’operatore postale, quando ne ricorrono le condizioni).

Se si riscontra, al momento dell’accettazione da parte della Dogana, un valore della merce che eccede l’importo di 150 euro, ciò comporta l’automatico rifiuto della dichiarazione H7 prima dell’accettazione e il dichiarante deve presentarne una nuova dichiarazione, utilizzando l’insieme di dati H1 o, se trattasi dell’operatore postale, H6.

Se, viceversa, il superamento della soglia dei 150 euro è rilevato successivamente allo svincolo si deve procedere con l’invalidamento della dichiarazione e la presentazione di una nuova dichiarazione H1 o, se del caso, H6 nonché al ricalcolo dei diritti e all’eventuale rimborso o sgravio.

La dichiarazione doganale, con l'insieme di dati ridotti H7, può essere prodotta da qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che sia in grado di presentare le merci in dogana e fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime di immissione in libera pratica.

Pacchetto IVA e-commerce, modalità di assolvimento dell’Imposta

Nella circolare in oggetto, le Dogane analizzano le nuove modalità di assolvimento dell’Iva d’importazione, che si distinguono nell’utilizzo dello Ioss, nei regimi speciali e nel regime ordinario.

L’utilizzo del regime semplificato IOSS è rimessa al soggetto che effettua vendite a distanza dei low-value consignment (LVC) e non può essere usato per le merci sottoposte ad accisa (alcolici e prodotti del tabacco).

Tale scelta comporta il pagamento dell’IVA da parte dell’acquirente al momento della transazione commerciale, consentendo al venditore di versare successivamente il tributo direttamente al suo Stato membro di identificazione.

Pertanto, tenuto conto che l’Iva è già dichiarata e versata dal fornitore al suo Stato di identificazione, per evitare la doppia imposizione, la merce oggetto della dichiarazione per l’importazione non è soggetta all’Iva, grazie all’inserimento nel DAU del numero di identificazione Ioss che consente la liquidazione dei diritti pari a zero.

Esiste poi, un regime speciale che può essere scelto, in alternativa ai meccanismi IOSS e standard di riscossione dell’IVA, per le merci di valore trascurabile la cui spedizione/trasporto termina nello Stato membro di importazione ovvero quello in cui avviene la consegna al destinatario finale/importatore. In particolare, tale opzione è stata introdotta per le operazioni svolte principalmente dagli operatori postali, vettori espresso o altri agenti doganali che agiscono in qualità di rappresentanti in dogana e che devono garantire la correttezza del valore intrinseco, dell’aliquota IVA applicata, dell’imposta riscossa nonché la corrispondenza con i documenti commerciali.

Infine, ricorda l’Agenzia delle Dogane esiste la terza modalità di assolvimento dell’Iva, che è quella ordinaria, per la quale l’Iva segue il percorso standard, con dichiarazione e versamento puntuale in dogana. Si applica questa modalità tutte le volte che non sono applicabili le fattispecie semplificate suddette.

Tale modalità di riscossione dell’IVA non prevede la redazione della relativa dichiarazione mensile, in quanto l’imposta viene riscossa all’atto dell’importazione. Specifica l’Agenzia che in caso di presentazione della dichiarazione doganale mediante messaggio H7 viene applicata l’aliquota ordinaria. Qualora si vogliano applicare le specifiche aliquote previste dal DPR 633/72 è, quindi, necessario presentare una dichiarazione con il tracciato standard dei dati.

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