Commercio elettronico: per l’attività di intermediazione è necessaria la fattura

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Commercio elettronico: per l’attività di intermediazione è necessaria la fattura

L'applicazione informatica utilizzata per consentire la stipula di contratti di spedizione o trasporto per gli utenti interessati, configura uno dei "servizi affini" di natura tangibile e, in quanto tale, non è qualificabile come "servizio elettronico". Pertanto, i servizi di spedizione resi mediante una piattaforma online sono soggetti all’obbligo di fatturazione.

Questa una delle precisazioni della risposta n. 324 del 9 settembre 2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate analizza il quesito sollevato da un'impresa attiva nel settore delle spedizioni, che gestisce anche una piattaforma online tramite la quale fornisce un servizio di confronto dei prezzi dei vari operatori, consentendo ai clienti di acquistare il servizio al miglior prezzo ed agendo, pertanto, come intermediaria per conto dei clienti.

Secondo l’istante, il servizio reso mediante la piattaforma web rientra nella categoria di quelli elettronici B2C per i quali la normativa comunitaria esclude l’obbligo di certificazione, con fattura, con scontrino o ricevuta fiscale. Qualora l’Agenzia non confermasse tale orientamento, l’istante chiede di poter procedere alla emissione di fatture elettroniche semplificate, nelle quali indicare solamente i dati anagrafici dell’utente e non anche il suo codice fiscale o la partita IVA.

Servizi di intermediazione mediante piattaforma online con obbligo di fattura e codice fiscale del cliente

L’Agenzia delle Entrate evidenzia come l’attività svolta dall’istante, tramite la piattaforma online, “va qualificata come intermediazione e non come commercio elettronico”. La piattaforma web costituisce un puro strumento per agevolare la raccolta degli ordini, il cui utilizzo non muta la natura tangibile della prestazione.

Per tale ragione – ribadendo l’orientamento già espresso in precedenti documenti di prassi – l’Agenzia ritiene che la prestazione resa dall’istante configuri un “servizio affine” a quelli di prenotazione ed è, dunque, escluso dalla nozione di “servizio elettronico”. Trattandosi, quindi, di servizi diversi da quelli elettronici non possono beneficiare dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura (art, 22 n. 6-ter del DPR 633/72), o da quello di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (DM 10 maggio 2019), previsto per i servizi elettronici B2C, per cui dovrà necessariamente essere documentato tramite fattura ordinaria o semplificata.

Riguardo alla corretta compilazione della fattura semplificata – specifica la risposta n. 324/E/2020 – che in base alla più recente evoluzione normativa e tecnico-procedurale, deve escludersi che nella compilazione delle fatture elettroniche via SdI, tanto ordinarie, quanto semplificate, possa essere omessa l'indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cessionario/committente, non essendo sufficiente la sola indicazione dei dati anagrafici dello stesso.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 14 luglio 2020 - Fatturazione elettronica. Garante: il parere è sulla memorizzazione – G. Lupoi

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