Compensazioni crediti PA con ruoli affidati all'Agente della riscossione

Pubblicato il



Compensazioni crediti PA con ruoli affidati all'Agente della riscossione

Il MEF ha definito le modalità di compensazione nel 2017 dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione da parte di imprese e lavoratori autonomi con le somme riferite a carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31.12.2016.

La compensazione è consentita anche per le somme dovute per la “rottamazione dei ruoli”. A tal fine, i crediti devono essere certificati dall’Ente debitore.

Normativa

D.P.R. n. 602/73 ( Art. 28-quarter)

D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013 (Art. 12)

D.L. n. 50 del 24 Aprile 2017 (Art. 9-quater)

D.M. MEF del 9 agosto 2017

L’adempimento

Il D.L. 50/2017 ha prorogato, a favore di imprese e lavoratori autonomi, la possibilità (prevista dall’art. 12, comma 7-bis, D.L. n. 145/2013), di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali:

  • maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  • per somme iscritte a ruolo pari o inferiore al credito vantato.

Il decreto del 9 agosto 2017 estende tale possibilità anche per il 2017 (la compensazione era già riconosciuta per il 2014, 2015, e 2016).

Il MEF, con il decreto del 9 agosto 2017, ha precisato che:

  • “anche per l’anno 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016, si applica quanto previsto dal D.M. 24 settembre 2014 relativo alla compensazione delle somme iscritte in ruoli notificati entro il 31.3.2014.

Cosa può essere definito

Il D.M. 24 settembre 2014, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12, comma 7-bis, D.L. n. 145/2013, individua le modalità di compensazione, nel 2014, delle somme iscritte in ruoli notificati entro il 31.3.2014, in conformità con quanto disposto dal citato art. 28-quater.

Tale possibilità è stata prorogata:

  • al 2015 dalla legge finanziaria per il 2015;
  • al 2016 dalla legge finanziaria 2016.

 

Il decreto del 9 agosto 2017, riproponendo quanto contenuto nel citato decreto, consente alle imprese e lavoratori autonomi la compensazione nel 2017 dei crediti verso la PA, con le somme riferite a carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31.12.2016.

 

In tale contesto assume rilevanza la data in cui il carico tributario è trasmesso all’Agente della riscossione, in luogo della data di notifica della cartella, con la conseguenza che sono soggette allo stesso trattamento sia le procedure di recupero coattivo a mezzo ruolo che quelle derivanti da accertamenti esecutivi nei quali il ruolo non è formato.

Si evidenzia che la disposizione in esame ha un campo applicativo più ristretto, infatti viene ammessa solo se la somma iscritta a ruolo è pari o inferiore al credito vantato.

Compensazione e rottamazione dei ruoli

La disposizione vale dunque anche per la compensazione dei debiti relativi alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016.

Tale possibilità potrà concretamente essere usufruita in sede di versamento della seconda rata in scadenza il 2 ottobre 2017 e della terza rata, che scade il 30 novembre 2017.

Certificazione del credito

Per utilizzare il credito vantato verso la P.A., il soggetto (creditore) che riceve la cartella esattoriale deve richiedere all’Ente debitore, tramite un’apposita istanza, la certificazione del credito al fine di garantirne la certezza, liquidità ed esigibilità nonché il relativo ammontare.

 

Osserva

L’istanza di certificazione va presentata dall’interessato sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC), disponibile sul sito Internet http://crediticommerciali.mef.gov.it/, dopo aver effettuato l’accreditamento alla stessa.

 

La certificazione:

  • non può essere rilasciata dagli Enti locali commissariati e dagli Enti del SSN delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito;
  • non può essere richiesta per i crediti vantati nei confronti di Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, Enti pubblici economici, Enti ed Organismi di diritto privato e società a partecipazione pubblica.

 

Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di certificazione, l’Ente pubblico è tenuto a certificare l’ammontare, la liquidità ed esigibilità del credito ovvero a rilevarne l’insussistenza/inesigibilità (totale o parziale).

Nel certificato è inoltre indicata la data prevista per il pagamento del credito.

 

Qualora entro detto termine (30 giorni) l’Ente non provveda a fornire risposta, l’impresa/lavoratore autonomo può richiedere la nomina, con un’apposita domanda, di un “commissario ad acta”, che dovrà provvedere al rilascio della certificazione del credito entro 50 giorni dalla nomina.

 

Il creditore riceve all’indirizzo PEC indicato in sede di accreditamento alla Piattaforma la notifica del rilascio della certificazione o dell’insussistenza/inesigibilità del credito nonché dell’eventuale nomina del commissario ad acta.

La compensazione

Dopo aver ottenuto la certificazione del credito, questo può essere utilizzato in compensazione con debiti:

  • relativi a somme riferite a carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31.12.2016;
  • di importo pari o inferiore al credito certificato.

 

Per la compensazione il creditore dovrà presentare la certificazione all’Agente della riscossione che, verificata la validità della stessa, dispone la compensazione.

 

L’Agente, dopo aver accertato lo stato e la disponibilità del credito certificato, provvede a registrare sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali l’avvenuta operazione di compensazione effettuata.

 

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito