Comunicazione opzione bonus edilizi, remissione in bonis con 250 euro

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Comunicazione opzione bonus edilizi, remissione in bonis con 250 euro

Fornite dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni per il versamento della sanzione minima per avvalersi della remissione in bonis per sanare errori sostanziali o comunicazioni omesse, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione di cui all’articolo 121 del Dl n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

NOTA BENE: Oggi 30 novembre scadono i termini per la remissione in bonis, con cui i contribuenti possono sanare il tardivo o omesso invio di comunicazioni che danno accesso ai benefici fiscali o ai regimi opzionali entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Remissione in bonis per correggere errori o inviare comunicazioni non tempestive

In via ordinaria, la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura, di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio, relativa al Superbonus e alle altre detrazioni spettanti per i bonus edilizi, deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.

Tali termini, sono stati differiti per il 2022, dunque per le spese sostenute nel 2021 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, al:

  • 29/04/2022 per tutti i soggetti;
  • 15/10/2022 per le società e i soggetti IVA che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30/11/2022.

Tuttavia, la circolare agenziale n. 33/2022 ha chiarito che, in presenza di determinate condizioni, è consentito l’invio della comunicazione anche successivamente ai termini stabiliti, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del Dl n.16 del 2 marzo 2012.

ATTENZIONE: La recente circolare che ha richiamato a remissione in bonis per le comunicazioni tardive, sia per privati che per soggetti IRES e titolari di partita IVA, ha anche confermato che la doppia scadenza per la comunicazione ha un’unica data di scadenza: il 30 novembre 2022.

NOTA BENE: Tale facoltà è ammessa previo pagamento della sanzione di 250 euro, ossia della misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

In particolare, la remissione in bonis è applicabile a condizione che:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata la misura minima della sanzione prevista.

ATTENZIONE: L’istituto della remissione in bonis può essere utilizzato, sempre previo rifiuto dei crediti già acquisiti da parte del cessionario o del fornitore ovvero previo l’invio via Pec all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di “annullamento dell’accettazione del credito”, anche nel caso in cui si voglia correggere comunicazioni già inviate con errori solo formali.

Remissione in bonis, come versare la sanzione minima

Con la risoluzione n. 58/E/2022 emanata l’11 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il codice tributo per il versamento della sanzione minima dovuta per avvalersi della remissione in bonis ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, relativa al Superbonus e alle altre detrazioni spettanti per lavori edilizi.

Nel documento di prassi si specifica che il pagamento della sanzione di 250 euro deve essere effettuato tramite modello F24 ELIDE, utilizzando il seguente codice tributo:

  • “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”,

Si tratta del codice istituito con risoluzione n. 46/2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/2018.

NOTA BENE: Nel modello F24 deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura con il codice “10” denominato “cessionario/fornitore”.

Di conseguenza, la generalità dei contribuenti che, entro il 29/04/2022, non sono riusciti a trasmettere la comunicazione, compresi quelli le cui comunicazioni sono state per qualche ragione rifiutate per meri errori di compilazione, hanno tempo fino al 30/11/2022 per effettuare l'adempimento, versando con il modello di delega “F24 ELIDE”, la sanzione minima richiesta per legge.

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