Comunicazione trasferimenti da o verso l’estero, nuovi soggetti obbligati

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Comunicazione trasferimenti da o verso l’estero, nuovi soggetti obbligati

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato le normative che regolano il monitoraggio delle transazioni finanziarie internazionali. Con il nuovo provvedimento firmato il 9 maggio 2024 dal direttore Ernesto Maria Ruffini, ci sono importanti novità per i prestatori di servizi in criptovalute e per i gestori di portafogli digitali.

Il provvedimento agenziale numero 224381/2024, infatti, introduce un adattamento alle modifiche legislative precedentemente stabilite dal Decreto legge n. 167/1990, che sono state ulteriormente modificate dal Decreto legge n. 73/2022 e dalla Legge n. 197/2022. L'obiettivo è quello di estendere l'ambito di applicazione delle informazioni che gli intermediari finanziari devono fornire all'Amministrazione finanziaria.

Con il nuovo documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tutti i trasferimenti di denaro o altri mezzi di pagamento che superano i 5mila euro, sia verso che dall'estero, devono essere comunicati. Questo include una vasta gamma di strumenti, come denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali, ordini di accreditamento, carte di credito, polizze assicurative trasferibili, e altro ancora.

Gli operatori di valuta virtuale e i fornitori di servizi di portafoglio digitale, per poter operare in Italia, devono ora essere registrati presso una sezione speciale dell'Organismo degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (OAM). Inoltre, sono tenuti a fornire comunicazioni periodiche relative alle operazioni effettuate per conto dei loro clienti.

Queste misure rafforzano il sistema di monitoraggio fiscale, mirando a prevenire il riciclaggio di denaro e altre attività illegali, garantendo al contempo che tutti i movimenti di capitali siano tracciati e documentati in modo adeguato. Con queste nuove direttive, l'Italia si allinea agli standard internazionali di trasparenza fiscale e di sicurezza finanziaria.

Monitoraggio transazioni finanziarie internazionali, nuovi soggetti obbligati

Il panorama finanziario globale sta vivendo una trasformazione radicale con l'ascesa delle criptovalute e dei portafogli digitali. In Italia, recenti aggiornamenti normativi hanno posto nuovi requisiti sui soggetti coinvolti in transazioni di valuta virtuale. Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legge n. 167/90 i soggetti obbligati alla comunicazione sono:

  • gli intermediari finanziari, secondo l'articolo 3, comma 2 del Dlgs 231/2007, gli intermediari bancari finanziari e assicurativi sono obbligati alla comunicazione dei dati su trasferimenti finanziari internazionali. Questi includono banche, società di assicurazione e altri enti simili che operano con mezzi di pagamento tradizionali e digitali;
  • gli altri operatori finanziari, la normativa estende gli obblighi anche ad altri operatori finanziari, come specificato nell'articolo 3, comma 3, lettere a) e d). Questi possono includere gestori di fondi, broker di investimento, e altri soggetti che giocano un ruolo attivo nel mercato finanziario.
  • gli operatori non finanziari, anche operatori non tradizionalmente legati al settore bancario o assicurativo rientrano in questa categoria. L'articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), introduce gli obblighi per i prestatori di servizi in cripto valute e per i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Questi soggetti devono essere registrati presso una sezione speciale dell'Organismo degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (OAM).

Pertanto, ora, anche i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i gestori di portafogli digitali sono tenuti a comunicare movimentazioni di fondi da e verso l'estero di importo pari o superiore a 5mila euro. La registrazione presso l'OAM non solo assicura la trasparenza, ma impone anche la trasmissione periodica di dettagli sulle operazioni effettuate per conto dei loro clienti.

Trasferimenti finanziari internazionali, quali dati comunicare

Le nuove regole stabilite per la comunicazione dei dati relativi ai trasferimenti finanziari da e verso l'estero incidono significativamente su come gli intermediari e le altre entità finanziarie devono operare. Tali regolamentazioni, in vigore per trasferimenti di importi pari o superiori a 5.000 euro, riguardano sia i mezzi di pagamento tradizionali sia quelli digitali, inclusi quelli in valuta virtuale e criptoattività.

In particolare, il provvedimento n. 224381/2024 dell’Agenzia delle Entrate specifica che per ogni operazione di trasferimento internazionale superiore ai 5.000 euro, è necessario comunicare:

  • Data e dettagli dell'operazione: è necessario indicare la data, la causale, l'importo e la tipologia dell'operazione, compresi i mezzi di pagamento utilizzati;
  • Relazioni continuative: se esiste un rapporto continuativo con il cliente, deve essere comunicata anche la data di instaurazione di tale rapporto. Per le operazioni che non rientrano in un conto corrente, deve essere indicata la presenza di contante reale;
  • Identificazione degli interessati: devono essere forniti i dati identificativi, compreso l'eventuale stato estero di residenza, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate che ordinano il pagamento.
  • Destinatari del trasferimento: analogamente, si richiedono i dati identificativi dei destinatari dell'ordine di accreditamento, inclusa l'origine dei fondi se estera.
  • Intermediari e altri soggetti finanziari: per certe tipologie di operazioni, è necessario includere anche i dati degli intermediari finanziari e di altri soggetti esercenti attività finanziaria all'estero.

Modalità di trasmissione, utilizzo del SID

Per garantire la corretta comunicazione dei dati relativi ai trasferimenti finanziari internazionali, l'Agenzia delle Entrate ha definito un processo standardizzato attraverso il Sistema di Interscambio Dati (SID). Questo sistema si avvale di file organizzati secondo specifiche tecniche dettagliate, per assicurare precisione e conformità nella gestione delle informazioni trasmesse.

I dati da trasmettere devono essere preparati seguendo una serie di direttive precise, delineate nei seguenti allegati forniti dall'Agenzia delle Entrate:

  1. Modalità di Compilazione: linee guida dettagliate su come compilare i dati nei file;
  2. Specifiche Tecniche: requisiti tecnici per la formattazione e la strutturazione dei file;
  3. Tracciato dei Diagnostici e delle Ricevute: specifiche su come registrare e interpretare i feedback ricevuti dopo la trasmissione dei dati;
  4. Tabella di Decodifica dei Codici di Errore, dei Diagnostici e delle Ricevute: elenco dei codici utilizzati per identificare errori e ricevute durante la trasmissione;
  5. Tabella delle Causali Analitiche: decodifica dettagliata delle causali associate alle transazioni, che deve essere utilizzata per classificare correttamente le operazioni.

Software di controllo e preparazione dei file

Per facilitare la trasmissione, è stato messo a disposizione un software specifico, gratuito per gli utenti, che aiuta nella preparazione dei file conformi alle specifiche tecniche. Questo software è essenziale per verificare che i dati siano correttamente formati e pronti per essere inviati attraverso il SID, minimizzando il rischio di errori o di mancata conformità alle norme vigenti.

Processo di trasmissione

Utilizzando il SID, i dati finanziari vengono inviati in forma digitale, seguendo un processo che assicura sicurezza e tracciabilità. L'uso del software di controllo è un passaggio obbligatorio per garantire che ogni file inviato rispetti tutte le regole tecniche e procedurali stabilite, facilitando un flusso di lavoro efficiente e conforme alle normative fiscali italiane.

Attraverso queste procedure, l'Agenzia delle Entrate mira a ottimizzare la raccolta e il trattamento delle informazioni su vasta scala, contribuendo significativamente alla lotta contro il riciclaggio di denaro e alla promozione della trasparenza finanziaria.

ATTENZIONE: La suddetta comunicazione è effettuata annualmente ed è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa.
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