Concessioni demaniali. No alla proroga ex lege

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Concessioni demaniali. No alla proroga ex lege

Non è ammessa la proroga ex lege delle concessioni demaniali, poiché in contrasto con il diritto direttamente applicabile dell’Unione europea. Lo ha stabilito il Tar Lombardia, Sezione prima, nell'ambito di una controversia relativa ad una procedura di evidenza pubblica bandita da un Comune per la gestione di un lido.

Rinnovo automatico vietato dal diritto europeo

La questione è già stata recentemente oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue, secondo la quale, con sentenza C- 458/14 del 14 luglio 2016 – richiamata nel presente dispositivo - una legge nazionale che preveda una proroga ex lege delle autorizzazioni, equivale ad un loro rinnovo automatico: il che è vietato dalla Direttiva europea 2006/123. E’ pur vero che la Direttiva in questione consente agli Stati membri di tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni legate a motivi imperativi di interesse generale; ma è altrettanto vera che detta normativa comunitaria non deve essere interpretata nel senso di giustificare una proroga automatica di autorizzazioni allorché, al momento della concessione iniziale, non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione pubblica.

Alla stregua di ciò, il D.l. n. 113/2016 convertito con Legge n. 160 del 7 agosto 2016, contrasta con l’art. 12 della suindicata Direttiva. Con detta legge nazionale, difatti, il legislatore – nel prevedere la conservazione dei rapporti già instaurati e pendenti in base alla Legge n. 25/2010 (“nella more della revisione e del riordino della materia in conformità dei principi di derivazione europea”) – ha sostanzialmente reintrodotto un rinnovo automatico delle autorizzazioni concesse, oltretutto senza la previsione di un termine finale certo; il che impedisce lo svolgimento di procedure comparative pubbliche, così eludendo il dettato della citata Direttiva, anche secondo i dettami della Corte di Giustizia Ue. La normativa in questione – conclude il Tar con sentenza n. 959 del 27 aprile 2017 – va pertanto disapplicata.

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