Concordato, prededucibilità esclusa per i crediti post-omologa
Pubblicato il 23 aprile 2025
In questo articolo:
- Prededucibilità dei crediti post-concordato: esclusione per quelli sorti dopo la chiusura del concordato in continuità aziendale.
- Quadro normativo di riferimento
- La posizione della Cassazione: credito fiscale e fine della procedura
- Analisi delle tre forme di prededucibilità
- Tabella di sintesi della decisione
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Prededucibilità dei crediti post-concordato: esclusione per quelli sorti dopo la chiusura del concordato in continuità aziendale.
Con questo principio, la Corte di Cassazione, Prima sezione civile – sentenza n. 10307 del 18 aprile 2025 – ha ribadito l’impossibilità di estendere la prededucibilità dei crediti ai debiti contratti nella fase esecutiva di un concordato preventivo in continuità aziendale una volta conclusa la procedura con il decreto di omologazione.
Quadro normativo di riferimento
Prededucibilità e sue tipologie (art. 111, comma 2, L.F.)
La normativa fallimentare prevede che alcuni crediti siano soddisfatti in via prioritaria nella successiva procedura concorsuale. La prededucibilità può derivare:
- ex lege (prevista da specifica norma);
- in occasione della procedura (connessi temporalmente e oggettivamente ad essa);
- in funzione della procedura (crediti sorti per attività strumentali all’accesso e alla gestione della stessa).
Effetti dell’omologazione del concordato (art. 181 L.F.)
Con il decreto di omologazione, la procedura di concordato si considera formalmente chiusa e il debitore riacquista la piena disponibilità dell’impresa, tornando "in bonis". La prosecuzione dell’attività imprenditoriale si svolge, dunque, al di fuori della cornice concorsuale.
La posizione della Cassazione: credito fiscale e fine della procedura
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate aveva presentato ricorso contro un decreto del tribunale che escludeva la prededucibilità dei crediti fiscali sorti nella fase di esecuzione del piano di concordato omologato.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, dopo aver puntualizzato che i precedenti favorevoli alla prededucibilità dei crediti sorti durante l'esecuzione del concordato con continuità omologato devono essere rivisti alla luce dei recenti approdi delle Sezioni Unite sul tema della prededuzione (Cassazione, SU, n, 42093/2021).
In particolare, riguardo alle tre forme di prededuzione contemplate dall'art. 111, comma 2, L. F. (criterio legale, criterio cronologico - soggettivo e criterio teleologico), le Sezioni Unite hanno sottolineato che la nozione unificante dei tre titoli è la strumentalità agli scopi della procedura.
Analisi delle tre forme di prededucibilità
Da qui la necessità di verificare se i crediti oggetto del giudizio, sorti nella fase di esecuzione del concordato preventivo in continuità aziendale omologato (relativi a ritenute non versate, IVA e imposta di registro), potessero essere ricondotti ad una delle tre tipologie di prededuzione previste dalla normativa vigente.
Nella specie:
- è stata esclusa, in primo luogo, la prededucibilità “ex lege”, in assenza di una norma che prevedesse espressamente tale qualifica per i crediti fiscali post-omologa.
- non poteva invocarsi la prededucibilità “in occasione”, in quanto la procedura era ormai conclusa e il debitore era tornato in bonis.
- non sussisteva, infine, la prededucibilità “in funzione”, poiché i crediti in questione non erano prodromici né coevi alla procedura, ma si riferivano ad attività ordinaria d’impresa svolta autonomamente dal debitore.
Prededucibilità "in funzione"
Tale ultima categoria, in particolare, è stata ridisegnata dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza n. 42093/2021, in modo tale da non potersi concepire se non come legata ad un'attività prodromica (o al più coeva) all'accesso e allo svolgimento della procedura.
La prededucibilità in funzione, ossia, va letta nell'ottica di una funzionalità strettamente orientata alla procedura stessa, piuttosto che all'attività imprenditoriale del soggetto che vi accede.
Essa, in altri termini, deve riferirsi a un'attività:
- prodromica o coeva rispetto alla procedura;
- ordinata a favorire la decisione dei creditori sulla proposta concordataria;
- strettamente finalizzata all’interesse della procedura, e non alla mera prosecuzione dell’attività imprenditoriale post-omologa.
L'estensione del beneficio a crediti sorti dopo la chiusura della procedura contrasterebbe con la ratio della disciplina e con il principio di par condicio creditorum.
In definitiva, il ricorso dell'Agenzia Entrate è stato rigettato.
Conclusione
La sentenza in oggetto consolida un orientamento restrittivo della giurisprudenza in materia di prededucibilità, fondato sul criterio della strumentalità effettiva alla procedura e sulla sua delimitazione temporale.
In tale ottica, la fase esecutiva del piano omologato assume la fisionomia di ordinaria attività d’impresa, priva delle garanzie di protezione connesse alla fase concorsuale.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | L’Agenzia delle Entrate ha richiesto la prededucibilità di crediti fiscali (ritenute, IVA, imposta di registro) sorti durante l’esecuzione di un concordato omologato in continuità aziendale. |
Questione dibattuta | Se i crediti sorti dopo l’omologazione del concordato preventivo in continuità possano essere considerati prededucibili nella successiva procedura fallimentare, ai sensi dell’art. 111, comma 2, L.F. |
Soluzione della Cassazione | Esclusa la prededucibilità: i crediti post-omologa non sono né ex lege, né "in occasione", né "in funzione" della procedura, in quanto non strumentali al suo svolgimento. |
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