Concordato preventivo e Isa, acquisizione dei dati

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Concordato preventivo e Isa, acquisizione dei dati

L’Amministrazione finanziaria definisce le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2023 e per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, con le relative specifiche tecniche.

Infatti, la determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli Isa nonchè l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per il 2024 e 2025 richiedono che siano individuati ulteriori dati, utili ai contribuenti tenuti all’applicazione degli indici, che l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione.

I dati in parola, se ritenuti non corretti, possono essere modificati quando permesso.

Dunque, il provvedimento agenziale prot. 192000 del 12 aprile 2024 definisce le modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti e ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Vediamo come deve avvenire la comunicazione.

Intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente

Il provvedimento 192000/2024 stabilisce che qualora gli incaricati della trasmissione telematica possiedano la delega all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati, devono inviare, tramite Entratel, all’Agenzia, l’elenco dei soggetti per i quali richiedono gli stessi dati.

ATTENZIONE: Il file deve contenere la notizia che si è in possesso di delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante. Inoltre, la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti deve essere attiva alla data di invio della richiesta.

Intermediari sprovvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale

Diversamente, in assenza della delega al cassetto fiscale è necessario acquisire le deleghe insieme alla copia di un documento di identità valido del delegante, in formato cartaceo o elettronico.

Se si usa il formato elettronico, si specifica, la delega deve essere sottoscritta rispettando le regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale (articolo 71, Dlgs n. 82/2005).

Gli intermediari senza delega sono chiamati ad inviare, tramite il servizio telematico Entratel, un file dove va indicato il codice fiscale del richiedente e, per ciascun delegante:

  • il codice fiscale del contribuente,
  • il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante,
  • il numero e data della delega,
  • la tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega,
  • gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione Iva 2023 – anno d’imposta 2022 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2023 – periodo d’imposta 2022, presentata da ciascun soggetto delegante.

Inoltre l’intermediario deve dichiarare di aver ricevuto specifica delega ai fini dell’acquisizione dei dati specifici.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sarà specificata la data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste.

L’Agenzia delle Entrate renderà disponibili i file contenenti i dati nell’area riservata del sito internet per 20 giorni lavorativi.

Accesso ai dati

Infine, si forniscono istruzioni su come venire in possesso dei dati.

Il prelievo del file contenente i dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, potrà avvenire da parte del contribuente accedendo al proprio cassetto fiscale utilizzando:

- la Carta d’Identità Elettronica (CIE), identità SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

- le credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle Entrate nei casi previsti.

Invece, con riferimento ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, si prevede che accedano al servizio Cassetto Fiscale Delegato del soggetto dal quale hanno acquisito la relativa delega.

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