Condanna per il commercio di supporti senza marchio Siae solo a partire dalla notifica delle “regole tecniche”

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Con la sentenza n. 14416 del 2013, la Cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano condannato un uomo la messa in commercio si supporti contenenti musiche, programmi per videogiochi e film, privi del contrassegno Siae.

Secondo i giudici di legittimità, l’imputato doveva essere assolto “perché il fatto non sussiste”, in considerazione della circostanza che i fatti contestati si erano verificati nel 2006, prima della notifica, avvenuta nel 2009, delle regole tecniche che lo Stato era tenuto a trasmettere alla Commissione Ue sulla base di quanto disposto dalla Corte di giustizia europea nel testo della sentenza pronunciata sul caso “Schwibbert” dell'8 novembre 2007, relativamente alla compatibilità della normativa italiana con la Direttiva 83/189/Cee.

 L'obbligo di apporre il marchio sui dischi rientrava, infatti, tra le “regole tecniche” che devono essere notificate da parte dello Stato alla Commissione Ue al fine di fornire informazioni necessarie per la verifica della compatibilità dell'obbligo medesimo con il principio di libera circolazione delle merci.
Anche in
  • Il Sole-24Ore – Norme e Tributi, p. 9 - Musica senza marchio Siae, non c'è reato fino al 2009

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