Confermato il licenziamento per reiterate assenze ingiustificate

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6971 del 20 marzo 2013, ha rigettato il ricorso avanzato da una donna contro la decisione con cui la Corte d’appello di Venezia aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare alla stessa intimato da parte della cooperativa per cui lavorava, per le ripetute assenze ingiustificate dal posto di lavoro.

La lavoratrice si era difesa sostenendo che le proprie assenze non fossero ingiustificate, attesa l’obiettiva impossibilità che aveva di recarsi sul posto di lavoro. Ed infatti – aveva addotto la ricorrente – lo spostamento della sede di lavoro a Mestre le aveva reso impossibile garantire la sua presenza nell’orario indicato, per carenza dei mezzi di trasporto e per non avere la patente di guida ed un automezzo proprio.

La Corte di legittimità, in particolare, ha ritenuto di dover aderire alle conclusioni già esposte dai giudici di secondo grado in quanto la espletata istruttoria di merito aveva messo in luce “l’immotivato rifiuto incomprensibilmente opposto dalla lavoratrice alle diverse offerte di diversa ubicazione lavorativa pur formulatale dalla cooperativa, da espletare sia in centro storico veneziano od in terraferma, in questo caso addirittura con riduzione dell’orario di lavoro sempre a parità di retribuzione”. Fatti, questi, che – prosegue la Corte di legittimità - avevano posto innegabilmente la cooperativa nell’impossibilità di ricevere dalla medesima dipendente qualsivoglia prestazione lavorativa tanto da giustificarne il recesso in tronco. Per contro, le allegazioni della ricorrente non erano state suffragate da alcuna prova documentale volta alla dimostrazione della mancanza di mezzi pubblici e di patente di guida.
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