Confisca allargata: la soluzione delle Sezioni Unite sui limiti temporali

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Confisca allargata: la soluzione delle Sezioni Unite sui limiti temporali

Sezioni Unite: confisca allargata sui beni nella disponibilità del reo fino alla condanna per il reato spia

Con sentenza n. 27421 del 15 luglio 2021, le Sezioni Unite penali di Cassazione hanno risolto il contrasto interpretativo esistente tra due diversi orientamenti giurisprudenziali, aventi ad oggetto l’esatta individuazione del limite temporale delle acquisizioni patrimoniali rilevanti ai fini dell’applicazione della confisca in casi particolari di cui all’art. 240-bis del Codice penale.

Si tratta della confisca definita anche “allargata” o “atipica” per distinguerla dalle altre ipotesi di confisca obbligatoria, dalle quali si differenzia perché non colpisce il prezzo o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, ma beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività svolta.

La confisca allargata, si rammenta, è disposta a carico di chi è condannato per una serie di delitti particolarmente gravi ed è stata di recente estesa anche ai reati tributari (art. 12 ter del Dlgs 74/2000).

Individuazione limite temporale delle acquisizioni patrimoniali rilevanti

Era stata la Prima sezione penale della Cassazione a sollevare la questione di diritto in esame, con cui aveva chiesto alle SS. UU. se la confisca in casi particolari, disposta in fase esecutiva, potesse avere ad oggetto beni riferibili al soggetto condannato e acquisiti alla sua disponibilità fino al momento della pronuncia della condanna per il cosiddetto "reato spia" oppure successivamente, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima.

Secondo una prima lettura data dalla giurisprudenza, andrebbe preso in considerazione solo l’arco temporale che si conclude con l’emissione della sentenza di condanna per il reato spia, salva la confiscabilità di un bene acquistato in epoca posteriore alla sentenza ma con impiego di risorse già possedute prima.

Per l’opposto orientamento, invece, il momento finale delle acquisizioni patrimoniali confiscabili in sede esecutiva coincide con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato presupposto, in ragione del fatto che solo l’irrevocabilità della sentenza di condanna determina la venuta in essere della presunzione di accumulazione illecita, segnandone anche il limite temporale.

Il principio di diritto della Cassazione

Il Massimo Collegio di legittimità ha ritenuto di dover aderire alla prima interpretazione e ha formulato, in proposito, il seguente principio di diritto:

Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di confisca ex articolo 240-bis cod. pen., esercitando gli stessi poteri che, in ordine alla detta misura di sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando il criterio di “ragionevolezza temporale”, in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino al momento della pronuncia della sentenza per il c.d. “reato-spia”, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima”.

La soluzione adottata dalle Sezioni Unite penali in ordine alla predetta questione era stata anticipata dall’Ufficio stampa della Corte di cassazione, con informazione provvisoria n. 2/2021.

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