Conguaglio INPS 2018, ecco come operare

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Conguaglio INPS 2018, ecco come operare

Via libera alle operazioni di conguaglio 2018 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva Uniemens. I datori di lavoro, in particolare, potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento:

  • con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2018” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2019);
  • con quella di competenza di “gennaio 2019” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2019).

Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il versamento di quote di TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2019” (scadenza di pagamento 16 marzo 2019), senza aggravio di oneri accessori.

Con la Circolare n. 123 del 28 dicembre 2018, l’INPS ne fornisce i chiarimenti in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2018, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche rispetto alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

Conguaglio INPS 2018, quali step seguire?

L’anno nuovo, come di consueto, coincide con il momento in cui i datori di lavoro sono chiamati a effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali dell’anno di competenza.

A tal fine, sarà necessario seguire alcuni step che riepiloghiamo sinteticamente di seguito:

  • step 1: pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo;
  • step 2: applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso;
  • step 3: imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia nel mese di gennaio 2018.

Conguaglio INPS 2018, come gestire gli elementi variabili della retribuzione?

Qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, è data facoltà ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione.

Gli eventi o elementi considerati sono:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità, anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori di sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali (non a zero ore).

Al riguardo:

  • se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non occorre operare alcun accorgimento;
  • se l’assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso Uniemens.

Conguaglio INPS 2018, come gestire il contributo aggiuntivo IVS?

I soggetti iscritti a quei regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, prevedono un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l’anno 2018 è risultato pari a € 46.630,00 (€ 3.886,00 mensili).

Ai fini del versamento contributivo, va osservato il “metodo della mensilizzazione” del limite della retribuzione; tale criterio, può rendere necessario procedere a operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.

Le operazioni di conguaglio si rendono altresì necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nell'anno. In quest’ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Qualora a dicembre 2018 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.

Conguaglio INPS 2018, come gestire i fringe benefits?

I fringe benefits (benefici accessori), che sono tecnicamente quegli emolumenti retributivi esposti in busta paga allo scopo di quantificare i beni e i servizi di cui il lavoratore può usufruire gratuitamente, ovvero a condizioni più vantaggiose rispetto a chi si rivolge al mercato per acquistarli, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente se il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati è di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a € 258,23.

In caso contrario, ossia se si oltrepassa tale soglia, il valore dei fringe benefits concorre interamente a formare il reddito.

 Ai fini previdenziali, in caso di superamento del limite di € 258,23, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati.

Conguaglio INPS 2018, come gestire le auto aziendali a uso promiscuo?

Per la quantificazione forfettaria dell’utilizzo in forma privata dell’autovettura - di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore - bisogna tener conto del TUIR (art. 51, c. 4, lett. a), il quale dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell’auto di 15.000 km e riferendone una parte di essi all’uso privato.

La percentuale prevista dalla norma è 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit).

Conguaglio INPS 2018, come gestire versamenti di quote di TFR al fondo di tesoreria?

Per quanto riguarda le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, è stato chiarito che esso dovrà essere effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

Ne deriva che in occasione delle operazioni di conguaglio, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito, eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

 

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