Consorzi di bonifica al test delle contribuzioni minori

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Consorzi di bonifica al test delle contribuzioni minori

I Consorzi di bonifica hanno natura di ente pubblico economico e in qualità di datori di lavoro privati sono destinatari degli incentivi agli incentivi all’occupazione.

A ricordarlo è l’INPS con la circolare n. 104 del 14 dicembre 2023 che fa il punto sulla classificazione ai fini previdenziali e assistenziali e sulle contribuzioni minori dovute dai Consorzi di bonifica per il personale dipendente iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o alla Cassa pensione dipendenti enti locali.

Natura giuridica

L’INPS ricorda che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 1548/2017, ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale i Consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici.

La giurisprudenza di merito, amministrativa e di legittimità li qualifica come enti che operano nel campo della produzione di beni e servizi e che svolgono attività prevalentemente o esclusivamente economiche, informando la propria attività al criterio della obiettiva economicità, intesa quale necessità di copertura dei costi dei fattori di produzione attraverso i ricavi.

Incentivi all’occupazione

Ai Consorzi di bonifica, in quanto svolgenti un’attività assimilabile a quella degli imprenditori “privati”, è riconosciuto il diritto a fruire degli incentivi all’occupazione.

L’INPS ricorda, a titolo esemplificativo, che ai Consorzi di bonifica è riconosciuto il diritto alla fruizione dei benefici per l’assunzione di giovani (articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni), dei benefici sperimentali previsti per il biennio 2021-2022 per l’assunzione di donne svantaggiate (articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) e di giovani under 36 (articolo 1, commi da 10 a 15, della medesima legge n. 178/2020), nonché dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza (articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

Obblighi contributivi minori

L’INPS si sofferma, con la circolare n. 104 del 14 dicembre 2023, sugli obblighi contributivi minori che sussistono in capo ai Consorzi di bonifica dovute per il personale dipendente dei Consorzi di bonifica iscritto sia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) che alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL).

Di seguito le sue indicazioni in sintesi.

Malattia: si applicano le disposizioni che nell’ordinamento vigente regolano l’assicurazione economica di malattia.

Maternità: si applicano le disposizioni vigenti che regolano l’assicurazione economica di maternità, di cui al Testo unico della maternità e della paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

CUAF: non sussiste il relativo obbligo contributivo sempreché i Consorzi garantiscano un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di Assegno al nucleo familiare (ANF).

Fondo di Garanzia: i Consorzi di bonifica sono obbligati al versamento della contribuzione afferente al finanziamento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto.

Fondo di Tesoreria: sussiste l'obbligo del versamento del contributo dovuto al Fondo di Tesoreria.

NASpI: i lavoratori dipendenti dei Consorzi di bonifica rientrano nel campo di applicazione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e pertanto per tale personale è dovuta la relativa contribuzione di finanziamento (contributo ordinario, contributo addizionale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, incremento del contributo addizionale nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato). Dovuto anche il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (articolo 25, comma 4, legge 21 dicembre 1978, n. 845).

Fondo di integrazione salariale: i Consorzi di bonifica, in quanto datori di lavoro non ricompresi nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, né beneficiari delle tutele dei Fondi di solidarietà, rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS): a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono tenuti all’obbligo contributivo i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Contribuzioni minori: tabella riassuntiva INPS

Assicurazione

Aliquota

NASpI (contribuzione ordinaria)

1,31 %

NASpI (contribuzione art. 25, L. n. 845/1978)

0,30 %

Fondo Garanzia TFR

0,20% (0,40% per i dirigenti industria)

Maternità

0,46 %

Malattia

2,22% (solo operai)

CUAF

------

FIS – Datori di lavoro fino a 5 dipendenti (di cui 0,17 % a carico del dipendente)

0,50 %

FIS - oltre 5 dipendenti

(di cui 0,27 % a carico del dipendente)

0,80 %

CIGS

0,90%

 

Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali

L’INPS ha istituito un nuovo codice statistico contributivo (C.S.C.) 20201, così declinato:

Settore: 2 = Enti pubblici

Classe: 02 = Enti pubblici economici

Categoria: 01 = Consorzi di bonifica.

Alle posizioni contributive aziendali relative ai Consorzi devono essere attribuiti il codice di autorizzazione (C.A.) “0V, il C.A. “0J” nonché ogni altro codice di autorizzazione che dovesse risultare necessario.

La circolare n. 104 del 14 dicembre 2023 chiude con le indicazioni per la corretta compilazione del flusso Uniemens.

 

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