Contagi Covid-19 in aumento: attenzione alle misure da adottare in azienda

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Contagi Covid-19 in aumento: attenzione alle misure da adottare in azienda

È notizia recente che i nuovi casi Covid-19 in Italia crescono e cresce il tasso di positività. A comunicarlo è stato il Ministero della Salute nel bollettino settimanale dell’8 settembre 2023.

Complice la variante Eris, nella settimana che va dal 31 agosto al 6 settembre 2023 si sono infatti registrati 21.316 nuovi casi (+43,4% rispetto alla settimana precedente), con un tasso di positività medio del 13%.

Cautela e prudenza dunque.

La stessa cautela che ha indotto il Ministero della Salute a emanare una circolare (la n. 27648 dell’8 settembre 2023) con la quale ha fornito nuove indicazioni per l’effettuazione dei test diagnostici per l’accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie.

La circolare, che integra quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2023 e dalla Circolare n. 25613 dell’11 agosto 2023, reca in particolare istruzioni a tutela dei pazienti fragili.

Ma come deve comportarsi il datore di lavoro? Quali misure deve attuare in azienda per la salute e sicurezza dei lavoratori, in particolar modo i più fragili, per i quali dal 1° ottobre 2023 scadrà la proroga dello smart working emergenziale prevista dal decreto lavoro?

Andiamo con ordine.

Covid-19 e nuove misure di prevenzione generali

Con la circolare 11 agosto 2023, n. 25613 il Ministero della Salute ha aggiornato le misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2 alla luce delle novità del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105.

L’articolo 9 del citato decreto legge abroga, dall’11 agosto 2023 (data di entrata in vigore), l’articolo 10 -ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante norme in materia di isolamento e auto sorveglianza.

Pertanto, dall’11 agosto 2023:

  • per i positivi al Covid-19 cade l’obbligo di isolamento, nella propria abitazione o dimora, disposto per provvedimento dell'autorità sanitaria e fino all'accertamento della guarigione;
  • ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 non è più applicato il regime dell'auto sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con i positivi al Covid-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Il Ministero della Salute, con la circolare n. 25613 del 2023, ha diramato le seguenti raccomandazioni.

Soggetti positivi al Covid-19
Alle persone risultate positive in seguito ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, non più sottoposte alla misura dell’isolamento, si raccomanda di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie, come ad esempio;
- indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone;
- rimanere a casa fino al termine dei sintomi se si è sintomatici;
- applicare una corretta igiene delle mani e evitare ambienti affollati;
- evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza ed evitare di frequentare ospedali o RSA;
- informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse.
- contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.
Contatti stretti con positivi al Covid-19
Nessuna misura restrittiva si applica alle persone venute a contatto stretto con casi accertati di Covid-19. Alle stesse si raccomanda comunque di porre attenzione all’eventuale comparsa di sintomi, di evitare il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza e, se dovessero manifestarsi sintomi suggestivi di Covid-19, di eseguire un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2.

Covid-19 e nuove misure di prevenzione per il settore sanitario

Sulla scorta del mutato andamento clinico-epidemiologico, il Ministero della Salute, con la successiva circolare dell’8 settembre 2023 n. 27648, ha diramato nuove indicazioni per l’esecuzione dei test diagnostici per chi accede o si ricovera nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie.

Fatte salve ulteriori indicazioni e misure di prevenzione e protezione aggiuntive da parte del direttore sanitario della struttura o del clinico che ne ravvisi la necessità, si legge nella circolare, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2:

  • all’accesso al Pronto Soccorso, per i pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con COVID-19, per i pazienti che dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-19, con esposizione negli ultimi 5 giorni nonché per i pazienti, pur asintomatici, che devono effettuare ricovero o un trasferimento in reparti assistenziali ad alto rischio, come quelli nei quali sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, strutture protette, RSA, etc.
  • per gli ospiti al momento dell’accesso alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, in cui siano presenti persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti.

I visitatori/accompagnatori che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere alle stesse strutture.

Gli operatori sanitari che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere in setting assistenziali, sia di degenza che ambulatoriali, dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, secondo le modalità e le procedure adottate dalle direzioni delle strutture.

Come comportarsi negli ambienti di lavoro

Fin qui le indicazioni del Ministero. Ma quali misure deve adottare il datore di lavoro?

Superata la normativa emergenziale, resta difficile pensare che negli ambienti di lavoro possano ancora trovare applicazione il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, aggiornato il 6 aprile 2021 e le linee guida emanate nel periodo pandemico.

La cornice normativa entro cui operare è composta, da un lato, dalle norme del TUSL con le sue specifiche misure di sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e, dall’altro, dall’art. 2087 cod. civ. che impone l’osservanza di un generico obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro “debitore di sicurezza", con il regime probatorio della responsabilità contrattuale previsto dall'art. 1218 cod. civ.

Con specifico riferimento alle misure tipizzate del TUSL, è bene qui ricordare che la Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) è stata riconosciuta ufficialmente un agente biologico e classificata nel gruppo di rischio 3 (articolo 4, Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, che attua la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020).
NOTA BENE: Per espressa definizione, l’agente biologico del gruppo 3 è un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Il Titolo X del TUSL reca norme valide per tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici, tra cui, come si è detto, rientra anche il Covid-19.

Secondo tali disposizioni, il datore di lavoro deve:

  • procedere alla valutazione del rischio, da rinnovare secondo le indicazioni contenute nell’articolo 271 del TUSL;
  • in tutte le attività per le quali la valutazione del rischio evidenzi rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro, attuare misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici (articolo 272) nonché le prescritte misure igieniche (articolo 273);
  • formare e informare i lavoratori (articolo 278);
  • sottoporre alla sorveglianza sanitaria (articolo 41) i lavoratori esposti all’agente biologico qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità e, su conforme parere del medico competente, adottare misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali la messa a disposizione di vaccini e l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

I lavoratori sono tenuti a segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

In via generale, vige poi l’obbligo di vigilanza sui lavoratori, posto a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

ATTENZIONE: Gli articoli da 282 a 286 del TUSL sanzionano (aspramente) le violazioni commesse dal datore di lavoro e dirigenti, dai preposti, dal medico competente e dai lavoratori.

Lo smart working come misura prevenzionale

Tra le misure di prevenzione adottabili dal datore di lavoro si annovera anche il lavoro da remoto.

Relativamente allo smart working emergenziale c’è’ però da segnalare che il diritto (assoluto, vale a dire da garantire anche se la mansione svolta non è compatibile con la modalità agile) allo smart working per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie super invalidanti scade il 30 settembre 2023 (articolo 28-bis del decreto lavoro, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85) e ad oggi non sono previste ulteriori proroghe

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