Conto di pagamento di base: Decreto attuativo in vigore

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Conto di pagamento di base: Decreto attuativo in vigore

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 19 maggio 2018, il Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 70 del 3 maggio 2018.

Il provvedimento costituisce il regolamento attuativo dei nuovi articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater del Decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico bancario), introdotti dal Decreto legislativo n. 37/2017, a sua volta attuativo della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Conto di base, attuazione delegata al MEF

Il Decreto legislativo n. 37/2017, si rammenta, ha introdotto la previsione ai sensi della quale le banche, Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati sono tenuti ad offrire un conto di pagamento con caratteristiche di base, denominato, appunto, "conto di base".

In particolare, il novellato articolo 126-vicies semel aveva previsto che con decreto del MEF, sentita la Banca d'Italia, dovesse essere stabilito:

  • il numero di operazioni annue del conto di base effettuabili senza addebito di ulteriori spese, nonché il numero di operazioni sufficienti a coprire l'uso personale da parte del consumatore al quale il conto di base è destinato;
  • quando il canone annuo del conto di base e il costo delle operazioni si consideri ragionevole e coerente con finalità di inclusione finanziaria;
  • le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base è offerto senza spese, nonché definite le condizioni e le modalità per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche.

Nel Decreto, numero di operazioni annue ricomprese nel canone

Il Decreto pubblicato ieri interviene proprio in ordine alle citate questioni, prevedendo che il conto di base includa, a fronte del solo pagamento di un canone annuale onnicomprensivo e senza addebito di altre spese, un numero di operazioni annue stabilito in un apposito allegato A.

In questo, esemplificativamente, si prevede che per il servizio di prelievo contante allo sportello sono incluse nel canone 6 operazioni, per il servizio di prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo sul territorio nazionale sono incluse operazioni illimitate mentre se il prelievo è tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale il numero di prelievi ricompresi è pari a 6. Con riferimento, poi, alle operazioni di addebito diretto SEPA le operazioni sono Illimitate, mentre per il servizio di pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA (incluso accredito stipendio e pensione) il numero di operazioni incluse nel canone è di 36. Ricompresi, nel canone annuo, anche 12 bonifici, relativi a pagamenti ricorrenti, e 6 bonifici effettuati con addebito in conto.

Clientela “svantaggiata” e pensionati con conto senza spese

A seguire, si segnala che il conto di base è offerto senza spese ed è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo per i consumatori il cui ISEE in corso di validità sia inferiore a 11.600 euro.

Per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di 18mila euro è previsto il diritto a chiedere l'apertura di un conto di base gratuito per la tipologia di servizi e il numero di operazioni individuate in un ulteriore allegato (allegato B).

Il nuovo decreto entra in vigore il 20 giugno 2018, ossia il giorno successivo a quello della relativa pubblicazione.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 31 marzo 2017 - Conto di pagamento con caratteristiche di base – Pergolari

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