Contratti a termine in forma assistita, quando non sono ammessi?

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Contratti a termine in forma assistita, quando non sono ammessi?

Stop ai contratti a termine in forma assistita laddove i contratti di prossimità posti a fondamento di tali deroghe siano stati stipulati, a loro volta, in violazione dei limiti posti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015 – con particolare riferimento ai vincoli di materia di scopo, oltre a quelli imposti dalla Costituzione o, ancora, in relazione al requisito di maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni firmatarie.

A specificarlo è l’INL, con la nota protocollo n. 1156 del 22 dicembre 2020.

Contratti a termine in forma assistita, quando sono ammessi?

Ai sensi dell’art. 19, co. 3 del D.Lgs. n. 8/2015, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti (superando quindi il limite di 24 mesi), della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l’ITL.

In caso di mancato rispetto della descritta procedura (ad es. l’assenza della causale ovvero il mancato rispetto del termine dilatorio), nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

Contratti a termine in forma assistita, il parere dell'INL

L'INL rileva che, qualora nell'ambito della procedura in “forma assistita” una delle parti chieda di poter derogare ai limiti fissati dal cd. “Decreto Dignità”, ossia stipulare contrati a termine oltre i 24 mesi, esibendo una diversa regolamentazione della materia contenuta in contratti di prossimità stipulati in base all'articolo 8 del Dl 138/2011, si pone un duplice problema.

Con riferimento al contratto che deve essere stipulato tra le parti, l'attività dell'ispettorato deve limitarsi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto e alla genuinità del consenso del lavoratore, nonché alla sottoscrizione dello stesso.

Diversamente, con riferimento all'eventuale violazione di norme imperative (quali l'assenza della causale ovvero il mancato rispetto del termine dilatorio), non viene considerato ammissibile il ricorso a tale procedura. Questo perché deroga a uno o più requisiti previsti dalla normativa vigente trova la sua giustificazione nella regolamentazione contenuta in contratti di prossimità.

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