Contratti a termine senza intervallo minimo per la sostituzione delle maternità

Pubblicato il



In risposta ad un quesito, il 4 ottobre 2012 il Ministero del lavoro ha specificato che è possibile, in caso di sostituzione di una dipendente in maternità, la riassunzione di una dipendente già assunta in precedenza con contratto a termine, senza che sia necessario attendere l'intervallo di tempo di 60 e 90 giorni previsto dalla riforma Fornero (Legge n. 92/2012) per la stipula dei contratti a tempo determinato.

Secondo l'interpretazione ministeriale, costituendo normativa speciale, il Testo unico maternità (D.Lgs n. 151/2001) prevale sulla disciplina generale del contratto a termine.

PRONTUARIO LAVORO
Allegati Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito