Contratti di solidarietà difensivi per le aziende municipalizzate che aprono il capitale ai privati

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Il ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 19776/2010, ha risposto ad un quesito della Direzione provinciale del lavoro di La Spezia, in merito alla possibilità che società appartenenti ad una holding, la cui capogruppo è a totale partecipazione pubblica, possano fare ricorso ai contratti di solidarietà, di cui all’articolo 1 della legge n. 863/1984.

Si ricorda che i suddetti contratti si configurano in accordi collettivi aziendali che stabiliscono la riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza di personale dipendente.

Nel rispondere al quesito, il Ministero ha premesso che il ricorso al contratto di solidarietà è riconosciuto dalla legge a tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in tema di Cigs. Per cui, si deve prima di tutto vedere se la società rientra o meno nell’abito di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria e, a tal fine, è fondamentale osservare la struttura societaria dell’azienda in analisi.

Richiamando alcune disposizioni rilasciate dall’Inps, il ministero ricorda che la Cigs non opera nei confronti delle “imprese industriali degli enti pubblici anche se municipalizzate e dello Stato”.

Pertanto, anche nel caso di azienda statale trasformata in Spa, il cui capitale resta - dopo la mutata natura giuridica - interamente in mano pubblica, l’applicazione dei contratti di solidarietà appare esclusa. Nel caso specifico di società che apre il capitale ai privati, per cui l’ente pubblico perde la detenzione anche solo di una parte della compagine sociale, l'azienda si troverà obbligata a versare la contribuzione per cassa integrazione guadagni straordinaria e, quindi, potrà ricorrere ai contratti di solidarietà difensivi.

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