Contributo a sostegno delle imprese di spettacolo viaggiante

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Contributo a sostegno delle imprese di spettacolo viaggiante

L’INPS, con il messaggio 5 agosto 2020, n. 3067, evidenzia gli aspetti principali della convenzione stipulata tra l’Istituto e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, illustrandone anche le istruzioni contabili, a seguito della delibera 17 giugno 2020, n. 27, del Consiglio di Amministrazione per l’erogazione di un contributo a sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante.

L’art. 89, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, ha previsto l’istituzione di due Fondi, uno di parte corrente (80 milioni di euro) e l'altro in conto capitale (50 milioni di euro). Tali Fondi sono ripartiti e assegnati agli operatori di attività culturali e turistiche, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT). Detto Ministero, con decreto del 28 aprile 2020, prevede il riparto di una quota parte del Fondo emergenze, destinando una somma pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 al sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante e all’art. 1, comma 2, stabilisce che la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può concordare apposite convenzioni, definendo le modalità operative per l’erogazione delle misure individuate, con Istituti o Enti della Pubblica Amministrazione.

Convenzione: oggetto, durata, adempimenti e responsabilità delle parti

La convenzione, avente una durata non superiore a 6 mesi con possibilità di rinnovo mediante atto scritto d’intesa tra le Parti stipulanti, ha ad oggetto le modalità di collaborazione tra queste per l’erogazione di un contributo a sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante. Sarà il Ministero a dover individuare, previo accertamento dei requisiti indicati all’art. 2, comma 2, lett. a), b), c), Decreto ministeriale, 28 aprile 2020, i beneficiari del contributo, comunicando all'INPS il relativo elenco. Successivamente, l’Istituto previdenziale verificherà la regolarità contributiva dei soggetti inseriti nel predetto elenco tramite l’utilizzo della procedura “Durc” on-line ai sensi della vigente normativa. L’esito della verifica della regolarità contributiva è comunicato al MiBACT per consentire alla Direzione generale Spettacolo di compilare l’elenco definitivo dei beneficiari e di determinare gli importi spettanti.

L’INPS effettua il pagamento su conto corrente bancario ovvero su carta dotata di codice IBAN dei beneficiari e si impegna a fornire al MiBACT il dettaglio dei singoli pagamenti effettuati o qualsiasi altro documento equivalente necessario ad attestare l'erogazione e l’accreditamento dell'importo.

Si rammenta, infine, che l’INPS si esonera da qualsivoglia responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi del Ministero nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione del contributo, né per pagamenti non dovuti. In ordine ad eventuali richieste e reclami la competenza è esclusivamente del Ministero.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile sono stati istituiti degli appositi conti con evidenza contabile GPZ per l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 17 marzo 2020 - Decreto Cura Italia: un voucher per i biglietti e rimborsi per i viaggi – Moscioni

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