Contributo alle imprese della ristorazione, domanda entro il 28 novembre

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Contributo alle imprese della ristorazione,  domanda entro il 28 novembre

Via libera alle istanze per il contributo alle imprese della ristorazione. Come noto, l’articolo 58 del D.L. n.104/2020 ha istituito un Fondo (con una dotazione di 600 milioni per l’anno 2020) al fine di erogare un “contributo a fondo perduto” a favore degli operatori della ristorazione che hanno effettuato l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari. In particolare, il contributo è riconosciuto per l'acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP, che valorizzano la materia prima di territorio. Per prodotti di filiere alimentari si intendono anche i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Le domande posso essere presentate - a partire dal 15 novembre e fino al 28 novembre 2020 - attraverso il portale della ristorazione (www.portaleristorazione.it), accedendo tramite SPID e seguendo la procedura guidata, ovvero attraverso gli sportelli di Poste Italiane, a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 28 novembre 2020. Ogni impresa richiedente (associata ad un CF/P.IVA) può presentare una sola domanda.   Ai fini del riconoscimento del contributo, i richiedenti dovranno dimostrare, presentando i relativi documenti fiscali, l’acquisto di almeno tre prodotti appartenenti a categorie merceologiche diverse. Il principale dei tre prodotti non potrà superare il 50% della spesa totale a fronte della quale si richiede contributo.

Analogamente ad altri contributi a fondo perduto, anche quello per la ristorazione prevede una verifica del calo di fatturato. Nello specifico, il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi “medi” dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Inseriti i due fatturati medi, prima quello del 2020 e successivamente quello del 2019, il sistema (se si accedere al portale "on line") calcolerà la percentuale di perdita e, se maggiore del 25%, sarà possibile procedere con la successiva sezione dedicata all’inserimento dei prodotti. Sono, invece, esonerati dal test sul calo di fatturato/corrispettivi i soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.  

Sul piano sanzionatorio, si osserva che l’eventuale indebita percezione del contributo è punita, oltre al recupero dello stesso contributo, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al “doppio” del contributo non spettante. All’irrogazione della sanzione provvede l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Da ultimo, si rammenta che il contributo viene erogato nei limiti dalla norma UE in materia di aiuti “de minimis” (200 mila euro nel triennio) e “de minimis” agricolo (25.000 euro nel triennio).

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