Contributo caro bollette, chi deve pagare e quanto. Chiarimenti Entrate

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Contributo caro bollette, chi deve pagare e quanto. Chiarimenti Entrate

Pubblicata la circolare n. 22 dell’Agenzia delle Entrate con la quale vengono sciolti gli ultimi dubbi in merito al contributo solidaristico straordinario previsto dall’articolo 37 del decreto Ucraina (DL 21/2022), come modificato dall’articolo 55 del Dl n. 50/2022 (decreto “Aiuti”), per le imprese che operano nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti energetici.

I chiarimenti resi, sotto forma di risposte a domande, riguardano in primo luogo i soggetti obbligati e la modalità di determinazione della base imponibile.

Contributo straordinario contro il caro bollette, in breve

L’articolo 37 del Dl 21/2022 ha previsto l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo straordinario è stabilito nella misura del 25% del suddetto incremento e si applica se l’incremento stesso è superiore al 10% e a euro 5.000.000.

Con il provvedimento del 17 giugno 2022, emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA), sono stati definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di pagamento del contributo.

E’ stabilito che il versamento deve essere effettuato, per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzione n. 29/E del 20 giugno 2022.

Una serie di richieste di chiarimenti sull’argomento sono state avanzate dalle numerose associazioni di categoria e operatori del settore; l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, prima, con delle FAQ e, poi, con la circolare n. 22/E/2022, con la quale si è voluto raggruppare in un unico documento di prassi le risposte già pubblicate, arricchendole di nuove precisazioni.

Contributo straordinario contro il caro bollette, ambito soggettivo

L’ambito soggettivo di applicazione del prelievo fa ricadere l'obbligo di versamento a carico:

  • dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica,
  • dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale,
  • dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale
  • e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi,
  • nonché dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

La Circolare n. 22/E evidenzia che tali attività sono riconducibili, in linea di massima, ai seguenti codici ATECO:

  • 06.20.00 Estrazione di gas naturale
  • 19.20.10 Raffinerie di petrolio
  • 19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
  • 19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (Gpl) e loro imbottigliamento
  • 19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
  • 35.11.00 Produzione di energia elettrica
  • 35.14.00 Commercio di energia elettrica
  • 35.21.00 Produzione di gas
  • 35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte
  • 46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
  • 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.

Specifica, inoltre, l’Agenzia che:

  1. il contributo deve essere applicabile a tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che – anche in via residuale, e non solo come attività principale - esercitano una delle attività riconducibili ad uno dei suddetti codici;
  2. tali attività devono essere esercitate in entrambi i periodi di confronto presi a riferimento per il calcolo della base imponibile (1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021 e 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022).

Se i soggetti hanno iniziato l’attività in un momento successivo al primo periodo di riferimento (ossia dopo il 30 aprile 2021) sono da considerare esclusi dal prelievo di cui trattasi, dal momento che per tali soggetti non si realizza il presupposto per l’applicazione del contributo, mancando del tutto lo svolgimento dell’attività in tale periodo.

Se, invece, un soggetto ha iniziato l’attività nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021), ad esempio il 1° gennaio 2021, si ritiene che il contributo sia dovuto, confrontando tuttavia dati omogenei.

Riguardo al concetto di “inizio attività”, l’Agenzia spiega che bisogna rifarsi ai principi generali in materia di Iva.

Contributo solidaristico imprese energetiche, calcolo della base imponibile

Conferma l’Agenzia che, in via generale, la base imponibile del contributo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto Ucraina, è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

Ai fini del calcolo dei suddetti saldi, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell’IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (cosiddette “LIPE”), riferite ai relativi periodi di riferimento.

Per i soggetti passivi che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale, le operazioni attive e passive relative ai mesi di aprile 2021 e di aprile 2022 – rilevanti ai fini del calcolo dei saldi dei due periodi, ma non oggetto di autonoma comunicazione nelle LIPE trimestrali – concorrono alla formazione della base imponibile per un importo pari all’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell’IVA, annotate con riferimento alle medesime mensilità nei corrispondenti registri.

Un chiarimento riguarda i soggetti che esercitano attività diverse da quelle indicate nel citato articolo 37. Specifica l’Agenzia che considerato che nel totale delle operazioni attive indicato nelle Lipe confluiscono anche le operazioni non soggette a Iva, per carenza del presupposto territoriale (articoli da 7 a 7-septies del Dpr n. 633/1972), queste ultime devono essere escluse dal totale delle operazioni attive rilevanti ai fini della determinazione dei saldi dei due periodi.

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