Contributo per attività nei comuni con santuari, al via le istanze

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Contributo per attività nei comuni con santuari, al via le istanze

Tutto pronto per il contributo per le attività nei comuni con santuari religiosi. Come noto, l’articolo 59 del D.L. n.104/2020 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone “A o equipollenti” dei comuni ove sono situati santuari religiosi che - in base all'ultima rilevazione statistica disponibile - abbiano registrato un calo di turisti stranieri causato dall’emergenza da covid-19. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato/corrispettivi di giugno 2019. Solo per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A o equipollenti dei suddetti comuni, il contributo spetta in ogni caso.

Con il provvedimento n. 230686 dell’8 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione dell’istanza di contributo, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle relative disposizioni normative. I soggetti interessati, quindi, dovranno provvedere alla corretta compilazione (ed invio telematico) dell’apposita istanza; mentre sarà compito dell’Agenzia delle entrate procedere ai controlli ed all’erogazione del contributo. Attenzione, però, che il contributo spettante potrebbe anche essere ridotto rispetto a quello richiesto. 

Ambito applicativo

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa consistente nella vendita di beni o servizi al pubblico. Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il D.L. n. 104/2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti. Il primo requisito necessario ai fini del beneficio è che il soggetto richiedente deve possedere entrambe le seguenti caratteristiche:

1) avere la partita Iva attiva in data antecedente il 1° luglio 2020; sono esclusi, quindi, i soggetti che hanno aperto la partita Iva successivamente al 1° luglio 2020;

2) svolgere l’attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle “zone A o equipollenti” dei comuni ove sono situati santuari religiosi con popolazione "superiore" a 10.000 abitanti (paradossalmente, quindi, sono esclusi i comuni con meno di 10.000 abitanti) che, in base all'ultima rilevazione statistica, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Se il comune ove è situato il santuario religioso è uno di quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. n. 189/2016, convertito il requisito del numero di abitanti (10.000) non si applica.

Sul punto, per non lasciar spazio a dubbi, l’Agenzia delle Entrate fornisce la seguente elencazione “tassativa”.

cod. catastale

Comune

cod. catastale

Comune

I533

Sciacca (Agrigento)

A617

Barano d’ischia (Napoli)

D077

Cortona (Arezzo)

A429

Arona (Novara)

I951

Stezzano (Bergamo)

G224

Padova

A794

Bergamo

C421

Cefalù (Palermo)

A944

Bologna

H720

Salsomaggiore Terme (Parma)

C292

Castenaso (Bologna)

H015

Preci (Perugia)

C912

Comacchio (Ferrara)

B948

Cascia (Perugia)

H222

Reggello (Firenze)

A475

Assisi (Perugia)

D612

Firenze

L500

Urbino (Pesaro-Urbino)

H926

S. Giovanni Rotondo (Foggia)

G702

Pisa

I472

Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena)

H163

Ragusa

C574

Cesenatico (Forlì-Cesena)

H199

Ravenna

I693

Sestri Levante (Genova)

C553

Cervia (Ravenna)

H183

Rapallo (Genova)

 H294

Rimini

E488

Lavagna (Genova)

H501

Roma

A388

Arenzano (Genova)

B644

Capaccio Paestum (Salerno)

F356

Monfalcone (Gorizia)

G015

Olbia (Sassari)

I138

Sanremo (Imperia)

L675

Varazze (Savona)

A984

Bordighera (Imperia)

E632

Loano (Savona)

E542

Lerici (La spezia)

D600

Finale Ligure (Savona)

E463

La Spezia

A122

Alassio (Savona)

G628

Pietrasanta (Lucca)

I726

Siena

F052

Matera

F592

Montepulciano (Siena)

F205

Milano

I754

Siracusa

L845

Vico Equense (Napoli)

G148

Orvieto (Terni)

I862

Sorrento (Napoli)

L736

Venezia

G813

Pompei (Napoli)

B642

Caorle (Venezia)

F030

Massa Lubrense (Napoli)

L781

Verona

D702

Forio (Napoli)

G489

Peschiera del Garda (Verona)

Attenzione, però, che ove il contribuente abbia già presentato istanza e percepito il contributocentri storici” (ai sensi del Provvedimento n. 352471/E/2020) può accedere al contributo in esame “limitatamente ai comuni diversi da quelli indicati nella istanza di cui al suddetto Provvedimento”.  Ad esempio, se è stato richiesto ed ottenuto il contributo città d’arte per gli esercizi commerciali situati a Roma e Firenze (codice H501 e codice D612 indicati nell’istanza), è possibile richiedere il contributo per un esercizio commerciale situato a San Giovanni Rotondo (codice H926 da indicare nell’istanza).

Riprendendo quanto stabilito per il contributo centri storici, un punto che ha destato non poche perplessità è l’affermazione fornita dall’Agenzia nel comunicato stampa del 12.11.2020 secondo cui “il contributo spetta solo se l’impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città. Allargando questo concetto anche ai comuni interessati dal nuovo contributo, occorrerà verificare che le attività di vendita di beni o servizi al pubblico abbiano il “domicilio fiscale” o la “sede operativa” nella zona A o equipollente del comune interessato. In mancanza, non pare si possa accedere al beneficio. E’ quanto mai necessario, allora, individuare con attenzione le vie/strade/piazze/ecc. rientranti nella zona A o equipollente (anche se. paradossalmente. il santuario  potrebbe essere ubicato anche fuori dal centro della città).

Quanto ai soggetti beneficiari, si rammenta che la relazione tecnica al decreto-legge fa riferimento alle attività "in forma imprenditoriale"; conseguentemente pare potersi escludere dalla fruizione del contributo i soggetti che svolgono attività professionali, mentre potrebbero rientrare gli enti non commerciali anche se limitatamente all'attività d'impresa. Ancora, dovrebbero rientrare tra i beneficiari del contributo i soggetti che adottano regimi di tassazione "forfettari e/o certificano i corrispettivi con scontrini e ricevute". Si ricorda, poi, che il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Taxi e noleggio con conducente

Per quanto concerne i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente), l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è l'intero territorio comunale. Sul punto, riprendendo quanto precisato per il contributo “centri storici” nella risposta all’interpello 588/E/2020 ed applicandolo al beneficio in esame è possibile sostenere che un NCC avente autorizzazione rilasciata da un comune “diverso” da quelli del suddetto elenco possono accedere al beneficio per le sole prestazioni in cui il luogo di prelevamento o di arrivo coincide con il territorio del Comune ove sono situati santuari religiosi.

Calo del fatturato

Altra condizione da rispettare ai fini del contributo è la presenza di almeno uno tra i seguenti requisiti:

  1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 negli esercizi situati nelle zone “A o equipollenti” dei comuni indicati, inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente), l’ambito territoriale di esercizio dell’attività e, quindi, del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti.
  2. inizio dell’attività di uno degli esercizi ubicati nelle zone A o equipollenti a partire dal 1° luglio 2019.

Solo per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° luglio 2019, il contributo spetta in ogni caso.

Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2020 e giugno 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. A tal fine sono validi i chiarimenti forniti dall’Agenzia per il contributo a fondo perduto ex articolo 25 del D.L. n.34/2020  con le circolari n.15/E/2020 e n. 22/E/2020.

Criteri per determinazione  ammontare di fatturato - indicazioni

• devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 giugno, comprese le fatture differite emesse nel mese di luglio e relative a operazioni effettuate nel mese di giugno;

• occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del DPR Iva, con data giugno;

 • i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art.22 del D.P.R. 633/1972 devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’Iva) delle operazioni effettuate nel mese di giugno;

• concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;

• nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva (sia per 2019 che 2020);

• per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini Iva, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

In assenza dei dati relativi all’ammontare del fatturato/corrispettivi, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l’importo è pari a “zero”: questa situazione può accadere, ad esempio, se l’attività è iniziata successivamente al mese di giugno 2019. L’importo del fatturato e dei corrispettivi va indicato senza operare alcun ragguaglio se l’attività è iniziata nel corso del mese di giugno. E’ chiaro che ove i fatturati nei mesi di giugno 2019 e 2020 siano entrambi  “zero”, il requisito del calo di fatturato non si considera soddisfatto e, pertanto, non si accede al beneficio.

Modalità di calcolo

L’ammontare del contributo – che non può essere superiore a 150.000 euro - è determinato applicando una percentuale alla “differenza” tra l’ammontare del fatturato/corrispettivi di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato/corrispettivi relativo al mese di giugno 2019:

Ricavi e/o compensi 2019

percentuale

fino a 400 mila euro

15%

superiore a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro

10%

superiori a 1 milione di euro

5%

L’ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.

Viene, tuttavia,  garantito un contributo “minimo” di 1.000 euro alle persone fisiche e di 2.000 euro ai soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi “minimi” sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019. In tale ipotesi deve essere “barrata” l’apposita casella del modello. In presenza di “più esercizi”, la casella va barrata se almeno per uno di questi l'attività è iniziata dal 1° luglio 2019.

Per semplificare ed “evitare errori” nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, nelle istruzioni all’istanza viene riportata una apposita tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento.

Divieto di cumulo e aiuti di stato

Il contributo in esame "non" è cumulabile con il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 58 del D.L. n. 104/2020 (contributo destinato alle imprese di ristorazione). I soggetti aventi i requisiti per entrambi i contributi posso richiedere uno solo di essi, scegliendo il più favorevole. Si osserva, altresì, che il contributo in esame è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Modalità operative per l’invio dell’istanza

Con il provvedimento n. 230686 dell’8 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione dell’istanza di contributo, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle relative disposizioni normative. Pertanto, a partire dallo scorso 9 settembre e fino all’8 novembre 2021 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una specifica istanza. Entro detto termine è possibile presentare una “nuova” istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa; l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.  

Contenuto informativo dell’istanza

  • codice fiscale del richiedente e rappresentante, se il soggetto richiedente è diverso da persona fisica;
  • se il richiedente è un erede che prosegue l’attività del deceduto, il codice fiscale del de cuius;
  • se il soggetto richiedente è un soggetto che ha posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo che intercorre dall’inizio del periodo d’imposta antecedente al 15 agosto 2020 alla data di presentazione dell’istanza, la partita IVA del soggetto confluito;
  • i dati relativi alla sussistenza dei requisiti; 
  • l’Iban del conto corrente bancario/postale intestato o cointestato al richiedente il contributo;
  • la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.

Per predisporre e trasmettere l’istanza, il richiedente può avvalersi anche di un intermediario (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”. In tale caso, nel modello andrà riportato il codice fiscale dell’intermediario. La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso l’utilizzo di apposita procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. Attraverso tale procedura è possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Una volta effettuati i controlli, l’Agenzia invia una apposita comunicazione (di superamento dei controlli o di scarto dell’istanza evidenziando i motivi del rigetto) nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Successivamente alla comunicazione – nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – dell’avvenuto mandato di pagamento viene inviata una seconda ricevuta.

Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”). Al soggetto richiedente viene inviata una PEC contenente l’informazione che è stata trasmessa una istanza o una rinuncia; la stessa informazione è messa a disposizione del richiedente nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. In tal modo, se l’istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del richiedente, quest’ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo.

Controlli del fisco

Ricevuta l’istanza, l’Agenzia delle Entrate esegue una serie di “controlli” sui dati forniti al fine di individuare eventuali anomalie e incoerenze che possano determinare lo “scarto” dell’istanza; se non risultano anomalie la stessa Agenzia eroga il contributo mediante accreditamento “diretto” sul conto intestato al beneficiario.   Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate:

  • procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973);
  • controlla i dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, i dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché i dati delle dichiarazioni Iva;
  • a prescindere dal contributo, effettua controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia - in tutto o in parte - non spettante, l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del DLgs.471/1997 (dal 100% al 200%) e gli interessi dovuti ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 602/1973.

Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata. Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

• la reclusione da 6 mesi a 3 anni;

• nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (Confisca). Quest’ultima norma, stabilisce al comma 1 quanto segue: “Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto” .

Restituzione del contributo

Il soggetto che ha percepito il contributo (in tutto o in parte) “non spettante” - anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia - può sanare l’indebita percezione “restituendo” spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante l’applicazione del ravvedimento operoso. Il versamento va eseguito esclusivamente mediante F24, “senza” possibilità di compensazione. 

Percentuale di riparto

Successivamente al termine di presentazione delle istanze, l’Agenzia delle entrate determina l’importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli e, tenuto conto del limite di spesa previsto dalla legge di bilancio 2020 (10 milioni di euro), definisce la “percentuale di riparto”, rapportando il limite di spesa predetto all’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze validamente presentate. Ciò potrebbe comportare una “riduzione” del contributo effettivamente spettante.  E chiaro che nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%. La percentuale di riparto, in ogni caso,  sarà resa nota con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Struttura del modello

Nella tabella che segue si riepilogano le modalità di compilazione del modello. L’istanza deve contenere, come anticipato, il codice fiscale del richiede il contributo e l’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma; gli altri dati da riportare sono quelli attestanti il possesso dei requisiti previsti e quelli necessari per determinare l’ammontare del contributo, cioè la fascia dei ricavi o compensi dell’anno 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020. In caso di “più esercizi” commerciali nelle zone “A o equipollenti” occorre compilare un rigo per ciascun esercizio. Vediamo, quindi, nel dettaglio il contenuto dei diversi quadri.

Soggetto richiedente

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.).

Se il richiedente è un “erede” che ha attivato una partita Iva per proseguire l’attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA/9), oltre al suo codice fiscale occorre barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius” e indicare, nell’apposito campo, il codice fiscale del de cuius.

Se il richiedente è un soggetto che ha posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa) nel periodo che intercorre dall’inizio del periodo d’imposta antecedente al 15 agosto 2020 (ossia dal 1° gennaio 2019) alla data di presentazione dell’istanza,  oltre al codice fiscale occorre barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione” e indicare, nel campo “Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata”, esclusivamente la partita IVA del soggetto confluito.

Rappresentante firmatario

Nel riquadro va indicato:

• se il richiedente è un soggetto “diverso” da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la domanda (es. rappresentante legale società), inserendo il codice “1” nella casella “Codice carica”;

• se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore o interdetto, inserendo il codice “2” nella casella “Codice carica”.

Requisiti

Nel riquadro, il richiedente deve dichiarare, barrando l’apposita casella, di essere un soggetto esercente le attività nel rispetto delle previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del D.L. 104/2020.  In particolare, nel quadro in esame deve essere:

  • barrata la casella corrispondente all’ammontare dei ricavi/compensi 2019;
  • riportato negli appositi campi l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020 nonché il codice catastale del comune in cui tale ammontare è realizzato.

Attenzione che - ove venga barrata la casella “Soggetto che ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019” - se risulta una partita Iva attiva in data antecedente il 1° luglio 2019 l’istanza viene scartata. Vale, quindi, la data di apertura della partita IVA, non una eventuale e successiva dichiarazione di inizio attività alla CCIAA.

Iban

Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente.

Rinuncia

contributo

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto, può presentare una rinuncia utilizzando lo stesso modello dell’istanza nel quale deve “barrare” la casella relativa alla rinuncia.  In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato).

 

Quadro Normativo

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